Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2560 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 2560 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26441-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto
Cds – ricorso per
eccesso di potere
giurisdizionale –
p.d.a. – istanza di
decisione – rinuncia al
ricorso
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 830/2022 del RAGIONE_SOCIALE PER RAGIONE_SOCIALE SICILIANA RAGIONE_SOCIALE, depositata il 14/07/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
che il Comune di Melilli ha proposto ricorso deducendo ‘eccesso di potere giurisdizionale e/o difetto di giurisdizione’ avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 830/2022, che aveva rigettato l’appello dello stesso Comune avverso l’impugnata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che, in accoglimento del ricorso della RAGIONE_SOCIALE, aveva annullato la deliberazione comunale recante l’approvazione della tariffa TARI per l’anno 2017, in quanto affetta da violazione di legge e difetto di istruttoria;
che, con provvedimento presidenziale del 13 giugno 2023, è stata proposta la definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.;
che, in data 19 luglio 2023, il Comune di Melilli ha proposto istanza di decisione del ricorso, munita di procura speciale alla lite, ai sensi dell’articolo 380 -bis , comma 2, c.p.c.;
che il Comune di Melilli ha presentato istanza in data 24 novembre 2023, in pari data comunicata dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, con cui ha chiesto di dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso o cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, a seguito di un sopravvenuto accordo transattivo tra le parti;
che non sussistono ragioni ostative alla estinzione del processo per rinuncia al ricorso, non ravvisabili nella
circostanza che il processo è stato attivato dal ricorrente con istanza di decisione, a seguito di proposta di definizione anticipata, ex articolo 380bis , comma 2, c.p.c.;
che, infatti, l’articolo 380 -bis , comma 3, c.p.c., disponendo che, a seguito dell’istanza di decisione, ‘la Corte procede ai sensi dell’articolo 380 -bis .1’, prevede che il ricorso sia trattato in camera di consiglio per essere definito con le modalità ordinarie, cioè con ordinanza decisoria (in senso conforme o difforme dalla proposta) o estintiva del processo se interviene, come è avvenuto, una tempestiva rinuncia, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c. ;
che le spese possono essere compensate, conformemente alla richiesta, in considerazione dell’esito transattivo della controversia sul piano sostanziale;
che non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso (v. Cass. n. 34025/2023).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo per rinuncia e compensa le spese.
Roma, 5 dicembre 2023