Rinuncia al ricorso: quando il processo si estingue
L’esito di un processo non è sempre una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. A volte, il percorso giudiziario si interrompe prima, come nel caso di una rinuncia al ricorso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di questa dinamica, illustrando le conseguenze della rinuncia e i criteri per la divisione delle spese legali.
Il Contesto del Caso: Fondo di Garanzia e Appello in Cassazione
La vicenda nasce dalla domanda di una lavoratrice per ottenere le prestazioni del Fondo di Garanzia gestito dall’ente previdenziale, a seguito del fallimento della sua azienda datrice di lavoro. Le corti di primo e secondo grado avevano accolto la sua richiesta, ma limitatamente all’importo del credito ammesso nello stato passivo del fallimento. Insoddisfatta di questa limitazione, la lavoratrice aveva deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sperando in un riconoscimento più ampio del suo diritto.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso
Prima che si tenesse l’udienza in camera di consiglio, si è verificato un evento decisivo: la parte ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Con questo atto, la lavoratrice ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo che le spese legali fossero compensate tra le parti. L’ente previdenziale, che si era costituito in giudizio per difendersi, ha ricevuto la notifica di tale rinuncia.
La Decisione della Corte: Estinzione e Spese Compensate
Preso atto della volontà della ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la normativa prevista dal codice di procedura civile.
Le Motivazioni
Il Collegio ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, che disciplina appunto le conseguenze della rinuncia nel giudizio di Cassazione. La semplice manifestazione di volontà della parte che ha promosso il ricorso è sufficiente a porre fine alla controversia in quella sede.
Particolarmente interessante è la motivazione sulla gestione delle spese legali. Invece di porle a carico della parte rinunciante, come spesso accade, la Corte ha deciso di compensarle. La ragione risiede nel “recente consolidamento della giurisprudenza sulla materia oggetto del ricorso”. Questo suggerisce che, nel tempo intercorso tra la proposizione del ricorso e l’udienza, altre sentenze della stessa Corte hanno chiarito o definito la questione legale in un modo che, verosimilmente, rendeva il ricorso della lavoratrice infondato o con scarse probabilità di successo. La rinuncia, quindi, è apparsa come una scelta processuale ragionevole e non pretestuosa, giustificando la decisione di non addossarle i costi della controparte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia un importante strumento di strategia processuale: la rinuncia al ricorso. Quando il quadro giuridico di riferimento cambia o si consolida in senso sfavorevole, rinunciare può essere la scelta più saggia per evitare una sconfitta certa e una probabile condanna al pagamento delle spese legali. La decisione della Corte di compensare le spese, inoltre, dimostra una certa sensibilità verso le dinamiche evolutive della giurisprudenza, riconoscendo che una parte potrebbe aver iniziato un giudizio con buone ragioni, poi venute meno per fattori esterni al suo controllo.
Cosa succede se una parte decide di rinunciare al proprio ricorso in Cassazione?
Il processo viene dichiarato estinto, ponendo fine al giudizio in quella sede senza una decisione nel merito, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
Generalmente la parte che rinuncia è tenuta a pagare le spese. Tuttavia, il giudice può decidere di compensarle, cioè stabilire che ogni parte paghi le proprie. In questo caso, la Corte ha optato per la compensazione.
Perché la Corte ha deciso di compensare le spese legali?
La Corte ha compensato le spese tenendo conto del “recente consolidamento della giurisprudenza sulla materia”. Ciò significa che recenti sentenze avevano probabilmente già risolto la questione legale in modo sfavorevole alla ricorrente, rendendo la sua rinuncia un atto di buon senso processuale e giustificando la non imposizione delle spese della controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23621 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18019-2022 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 506/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 482/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Fondo di garanzia Inps rinuncia
R.G.N. 18019/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 29/04/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la sua domanda di accesso al Fondo di garanzia costituito presso l’Inps li mitatamente al credito ammesso al passivo del fallimento della società datrice RAGIONE_SOCIALE
Si è costituito l’Inps per resistere al gravame.
In vista dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato al l’INPS.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni
RITENUTO CHE
Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato atto, da lui sottoscritto, con il quale ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio al quale vuole rinunciare ed ha chiesto che le spese siano compensate.
Tanto premesso il processo deve essere dichiarato estinto e, ai sensi dell’art. 391 ultimo comma c.p.c. e le spese vanno compensate tenuto conto del recente consolidamento della giurisprudenza sulla materia oggetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2025