Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23621 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18019-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 506/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 482/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/04/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di garanzia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rinuncia
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/04/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la sua domanda di accesso al RAGIONE_SOCIALE di garanzia costituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE li mitatamente al credito ammesso al passivo del fallimento della società datrice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Si è costituito l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per resistere al gravame.
In vista dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato al l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni
RITENUTO CHE
Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato atto, da lui sottoscritto, con il quale ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio al quale vuole rinunciare ed ha chiesto che le spese siano compensate.
Tanto premesso il processo deve essere dichiarato estinto e, ai sensi dell’art. 391 ultimo comma c.p.c. e le spese vanno compensate tenuto conto del recente consolidamento della giurisprudenza sulla materia oggetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2025