Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32561 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32561 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8484-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, PASQUALE NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 1206/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/10/2021 R.G.N. 664/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo emesso a titolo di retribuzioni in favore di NOME COGNOME, a seguito della declaratoria di illegittimità del subingresso della società RAGIONE_SOCIALE nel rapporto di lavoro esistente tra RAGIONE_SOCIALE ed il lavoratore.
Avverso detta decisione aveva proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE affidato a sei motivi cui aveva resistito con controricorso il predetto lavoratore.
La società depositava successiva memoria contenente rinuncia al ricorso , in cui si dà atto dell’intervenuta transazione tra le parti anche in ordine alle spese del presente giudizio.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con atto del 29.6.2023, depositato telematicamente, la società ricorrente rinunciava al proprio ricorso. Prendendosi atto della rinuncia al ricorso, si dichiara estinta la causa per cessazione della materia del contendere, con spese compensate in ragione dell’intervenuta rinuncia.
Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose,
sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014; Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la causa per cessazione della materia del contendere; compensa le spese.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023.