Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23394 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23394 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9651-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 780/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 592/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Retribuzione
feriale
R.G.N.9651/2023
COGNOME
Rep.
Ud 10/06/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore in epigrafe, dipendente Trenitalia, con qualifica di macchinista, dichiarando la nullità dell’art. 31.5 CA FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitava l’indennità di utilizzazione professionale da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso, nonché dell’art. 77 punto 2.4. CCNL Mobilità Area attività ferroviarie 2012 e 2016 nella parte in cui aveva escluso gli emolumenti in controversia dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, condannando la società al pagamento delle relative differenze.;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con plurimi motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore;
la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la manifesta infondatezza del ricorso alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19716/2023, n. 19711/2021, n. 19663/2023, n. 18160/2023, n. 33803/2023, n. 33793/2023, n. 33779/2023, n. 33713/2023, n. 13932/2024, n. 13972/2024), anche con riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione alla luce dell’orientamento consolidatosi a partire dalla sentenza n. 26246/2022, seguita da altre conformi (tra le altre, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022);
la società ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;
successivamente, la società ricorrente ha depositato rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.; parte controricorrente ha depositato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l’effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c. ;
essa è produttiva di effetti, poiché nel giudizio di cassazione non è richiesta l’accettazione delle altre parti, esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione;
nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 10396/2021);
4. in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico della rinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario, senza alcuna statuizione in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2 .000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese forfettarie, accessori di legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 10 giugno 2025.