Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23661 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1138-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 770/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/07/2023 R.G.N. 348/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N. 1138/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 04/06/2025
CC
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da Trenitalia Spa avverso la sentenza n. 2216/2022 con la quale il tribunale di Milano accoglieva le domande di COGNOME NOME relative all’incidenza sulla retribu zione per ferie della parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (condotta e chilometrica) e dell’indennità di assenza dalla residenza, nell’importo complessivo di € 7.838,93, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi ai quali ha resistito con controricorso COGNOME NOMECOGNOME
In data 1.7.2024 la cancelleria di questa Corte di Cassazione ha notificato la proposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. a seguito della quale Trenitalia ha chiesto la decisione del ricorso in applicazione dell’art. 3 80bis, 3 comma c.p.c.
Successivamente con atto in data 19 marzo 2025 Trenitalia ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione e agli atti del giudizio RG. n. 1138/2024.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione.
Deve essere pronunciata l’estinzione del processo per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto in data 19 marzo 2025, depositato in questo giudizio, con cui la ricorrente Trenitalia Spa ha notificato atto di rinuncia all’impugnazione e agli atti del giudizio RG. n. 1138/2024.
Il controricorrente con memoria successiva, preso atto della rinuncia, ha chiesto la liquidazione delle spese che, visto l’art. 391 c.p.c., vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, e poste a carico della rinunciante in applicazione del
principio della soccombenza virtuale, considerato che in analogo contenzioso presso questa Corte la società rinunciante è stata soccombente, con distrazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME antistatario.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna Trenitalia al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge, con di strazione in favore dell’avv. NOME COGNOME antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME