Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 23661  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1138-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso  la  sentenza  n.  770/2023  della  CORTE  D’APPELLO  di MILANO, depositata il 12/07/2023 R.G.N. 348/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N. 1138/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/06/2025
CC
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello  proposto  da  RAGIONE_SOCIALE  avverso  la  sentenza  n. 2216/2022  con  la  quale  il  tribunale  di  Milano  accoglieva  le domande  di  COGNOME  NOME    relative  all’incidenza  sulla retribu zione  per  ferie  della  parte  variabile  dell’indennità  di utilizzazione professionale (condotta e chilometrica) e dell’indennità di assenza dalla residenza, nell’importo complessivo di € 7.838,93, oltre accessori di legge.
Avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per cassazione con nove motivi ai quali ha resistito con controricorso NOME NOME.
In data 1.7.2024 la cancelleria di questa Corte di Cassazione ha notificato  la  proposta  di  definizione  anticipata  del  giudizio  ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. a seguito della quale RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione del ricorso in applicazione dell’art. 3 80bis, 3 comma c.p.c.
Successivamente con atto in data 19 marzo 2025 RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione e agli atti del giudizio RG. n. 1138/2024.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione.
Deve essere pronunciata l’estinzione del processo per rinuncia, siccome  attestata  dal  relativo  atto  in  data  19  marzo  2025, depositato in questo giudizio, con cui la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha  notificato  atto  di  rinuncia  all’impugnazione  e  agli  atti  del giudizio RG. n. 1138/2024.
Il  controricorrente  con  memoria  successiva,  preso  atto  della rinuncia, ha chiesto la liquidazione delle spese che, visto l’art. 391 c.p.c., vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, e poste a carico della rinunciante in applicazione del
principio della soccombenza virtuale, considerato che in analogo contenzioso presso questa Corte la società rinunciante è stata soccombente, con  distrazione  in  favore  dell’AVV_NOTAIO  NOME COGNOME, antistatario.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge, con di strazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME