Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34444 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10336/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in PIANO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliate in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1203/2023 depositata il 17/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1. NOME e NOME COGNOME, dicendosi proprietarie, in Vico Equense, di porzioni dell’originaria ‘tenuta Astapiana Camaldoli, individuate in catasto dalla particella 279 del foglio 24 e comproprietarie, nello stesso luogo, con il Ministero della Cultura di un ambiente definito ‘cantinetta’, graffata alla particella 11 e della particella 14, citavano davanti al Tribunale di Torre Annunziata NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietarie della limitrofa particella 16, chiedendo accertarsi che i convenuti non avevano diritto di passare sui terreni di esse attrici e condannarsi i convenuti a riconsegnare le chiavi dei cancelli presenti nelle aperture sui muri di cinta posti tra la particella 11 e la particella 14 e tra la particella 279 e la particella 323 (di proprietà del Ministero).
Le attrici sostenevano che i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, ex coltivatori di alcuni appezzamenti in loco, avendo acquisto, nel 1984, la particella 16 del foglio 24, poi ceduta ai convenuti, con ‘azione di interdetto possessorio avevano ottenuto le chiavi dei cancelli sostenendo l’impossibilità dell’esercizio della servitù di passaggio pedonale e carrabile dagli stessi praticata sui fondi 14, 323 e 279 per raggiungere la loro proprietà, sebbene nel loro titolo fosse previsto un percorso diverso’. Sostenevano ancora le attrici che doveva escludersi anche che COGNOME e COGNOME avessero esercitato un possesso ad usucapionem sul percorso oggetto di causa posto che essi erano stati, fino dal 1988, autorizzati a passare in quanto affittuari di un terreno di proprietà delle attrici medesime ‘dinanzi alla particella 11’ e coloni coltivatori diretti ‘su tutto il rimanente fondo’.
I convenuti sostenevano di essere anch’essi proprietari delle particelle 14 e 11 o, in subordine, di avere acquistato, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, il diritto di passarvi e spiegavano riconvenzionali per l’accertamento dei loro diritti. Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero e successivamente, su eccezione di questo, la causa veniva rimessa al Tribunale di Napoli che accoglieva le domande principali e rigettava le riconvenzionali.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso NOME COGNOME in proprio e in qualità di erede di NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME anch’essi in qualità di eredi di NOME COGNOME
NOME ed NOME resistevano con controricorso. Il Ministero rimaneva intimato.
Veniva formulata proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o comunque manifesta infondatezza del ricorso.
I ricorrenti facevano istanza di decisione della causa, ma successivamente, in data 28 novembre 2024, depositavano rinuncia al ricorso;
preso atto della rinuncia al ricorso deve dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
in mancanza di accettazione, le spese, liquidate i dispositivo, sono poste a carico dei ricorrenti ai sensi dell’art. 391 c.p.c, secondo e ultimo comma;
non vi è luogo a pronuncia ai sensi dell’art. 96 terzo e quarto comma c.p.c., essendo l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) applicabile solo in caso di decisione conforme alla proposta (v. Cass. 7425/2024);
‘l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica’ (Cass. Sez. 3 – , ordinanza n.34025 del 05/12/2023);
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4 .000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024.