Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30929 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30929 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
R.G.N. 27829/20
C.C. 5/11/2025
Appalto
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , e COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 514/2020, pubblicata il 28 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
visto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal suo difensore, depositato il 4 novembre 2025.
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE adiva -ai sensi dell’art. 702 -bis c.p.c. vigente ratione temporis -il Tribunale di Siracusa, chiedendo che COGNOME NOME -nella qualità di committente dei lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà sito in Fontane Bianche -fosse condannato al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE -quale appaltatrice di detta opera -, della somma di euro 21.499,50, a titolo di saldo dei lavori eseguiti, giusta fattura n. 49 del 6 novembre 2012 e diffida di pagamento.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale concludeva per il rigetto della domanda avversaria -avendo corrisposto in contanti l’importo di cui alla fattura indicata -e, in via riconvenzionale, chiedeva che la società appaltatrice fosse condannata alla restituzione della somma corrisposta in eccedenza rispetto a quanto dovuto, alla stregua dei vizi occulti riscontrati nell’opera eseguita e dei costi necessari per eliminarli, anche in ragione dell’avvenuto ricorso ad altra impresa appaltatrice ai fini della completa esecuzione dell’opera secondo il progetto approvato.
Autorizzata la chiamata in garanzia richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE, si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale chiedeva di essere estromesso dalla causa in quanto estraneo alla committenza dei lavori.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 22 maggio 2018, condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della
somma di euro 23.272,47, oltre interessi legali, per la causale dedotta.
-Proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure COGNOME NOME e COGNOME NOME, con la resistenza della RAGIONE_SOCIALE
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l’impugnazione proposta e, per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia gravata, rigettava la domanda spiegata nei confronti di COGNOME NOME e condannava COGNOME NOME al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della minore somma di euro 13.940,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo, condannando altresì COGNOME NOME alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME.
Sono rimasti intimati la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e COGNOME.
-Con atto depositato il 4 novembre 2025, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo e, in particolare, per la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 345, ultimo comma, e 356 c.p.c., per avere la Corte di merito mancato di ammettere la prova testimoniale già richiesta nel giudizio di
primo grado e disattesa dal Tribunale, avente ad oggetto la dimostrazione del pagamento in contanti della somma di euro 5.000,00, avvenuto in data 23 maggio 2020 dal committente all’appaltatore, alla presenza del padre del committente COGNOME NOME, in ragione della estraneità alla causa di quest’ultimo, sebbene fosse stato chiamato indebitamente in causa, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata che ha dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.
Osserva l’istante che dall’accertamento della carenza di legittimazione sostanziale di COGNOME la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre l’ulteriore conseguenza dell’assunzione, d’ufficio, della prova testimoniale negata in primo grado, in mancanza della quale l’appaltante sarebbe stato privato della possibilità di offrire la dimostrazione del pagamento in contanti dell’ulteriore importo di euro 5.000,00, oltre al pagamento della complessiva somma di euro 25.000,00 documentalmente provata.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo e, in particolare, per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal committente in ordine alla restituzione degli importi corrisposti in eccedenza rispetto al compenso dovuto in favore dell’appaltatore, poiché a fronte della corrispettivo effettivamente accertato dal consulente tecnico d’ufficio per l’opera eseguita, pari ad euro 33.162,47 le somme corrisposte dall’appaltante, per il complessivo importo di euro
35.000,00, avrebbero dovuto indurre la Corte d’appello ad escludere che alcunché fosse ulteriormente dovuto in favore dell’assuntore.
Obietta l’istante che l’appaltante non solo aveva già pagato l’intero corrispettivo spettante per i lavori realizzati, ma aveva anche corrisposto un’eccedenza pari ad euro 1.837,53, in mancanza di alcuna dimostrazione dell’attuazione dell’ulteriore lavoro di incamiciatura, come presunto dall’ausiliario del giudice per il prezzo di euro 4.050,00, ed -in ogni caso -, quand’anche tale ulteriore lavorazione di incamiciatura fosse stata realizzata, il prezzo complessivo dei lavori sarebbe ammontato ad euro 37.212,47, con l’effetto che il committente avrebbe dovuto corrispondere un residuo di euro 2.212,47 e non già di euro 13.940,00.
3. -Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo con riferimento alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte distrettuale condannato l’appellante alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, nonostante questi non fosse soccombente, in ragione dell’accoglimento del motivo esplicitato in appello in ordine alla quantificazione del dovuto.
Assume, inoltre, l’istante che a tutto concedere vi sarebbe stata una reciproca soccombenza, tale da legittimare la compensazione delle spese di lite.
4. -Con il quarto motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,
per avere la Corte dell’impugnazione mancato di rilevare che il compenso per tutti i lavori realizzati era stato interamente pagato dall’appaltante, senza che avesse alcun rilievo la circostanza che l’esborso sostenuto di euro 35.000,00 risalisse ad un momento precedente all’emissione dell’ultima fattura n. 49/2012 del 6 novembre 2012, non potendo comunque riferirsi alle sole fatture nn. 17, 27 e 34 del 2012.
-Sennonché, come anzidetto, il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 4 novembre 2025, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio, poiché le controparti del rinunciante sono rimaste intimate.
Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 5 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME