Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10535 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17603/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE a sua volta rappresentata da RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOMECODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale ex lege ;
e contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1111/2022, depositata il 1°/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Disposta la riunione del giudizio avente ad oggetto la domanda revocatoria proposta da RAGIONE_SOCIALE dell’atto con cui NOME COGNOME aveva ceduto ai figli NOME e NOME la nuda proprietà di due immobili siti, rispettivamente, in Milano, INDIRIZZO e in Levanto, Loc. al Mesco, e la nuda proprietà del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, a quello promosso dal Banco BPM S.p.A. per ottenere oltre alla declaratoria dei suddetti atti anche di quello con cui la disponente aveva rinunciato al diritto di usufrutto sugli stessi beni, il Tribunale di Milano, con sentenza parziale n. 6503/2019, accoglieva la domanda di RAGIONE_SOCIALE e parzialmente quella di NOME COGNOME intervenuto nel giudizio, rigettava invece quella dell’altro intervenuto NOME COGNOME e dichiarava ammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE costituitasi in giudizio quale cessionaria del credito azionato dal Banco BPM S.p.A., per avere acquistato il credito vantato nei
confronti della RAGIONE_SOCIALE, rimetteva la causa sul ruolo in ragione del rilievo d’ufficio della sopravvenuta carenza di interesse ad agire di Banco BPM S.p.A. e del difetto di legittimazione a intervenire in capo a RAGIONE_SOCIALE
Con la sentenza definitiva n. 3799/2019, riteneva: a) accertata con efficacia di giudicato l’esistenza del credito di Banco BPM S.p.A., (ritenuta parte del processo, non avendo rinunciato alla domanda né risultando che le parti ne avessero consentito l’estromissione) nei confronti della COGNOME, non essendo stata impugnata la sentenza n. 8439/17 che aveva rigettato l’opposizione al decreto n. 11747/2014 con cui era stato ingiunto alla Finasi S.r.L., di cui la COGNOME si era costituita garante, il pagamento di euro 832.221,15; b) successivi al sorgere del credito gli atti dispositivi revocandi, perché la fideiussione che la COGNOME aveva rilasciato nel dicembre 2012 non costituiva novazione della fideiussione precedentemente rilasciata nel 2010; c) ricorrenti tanto l’ eventus damni , non risultando che la COGNOME avesse un patrimonio sufficiente per far fronte alle pretese creditorie, quanto il consilium fraudis , in considerazione del ruolo rivestito dalla COGNOME all’interno della società garantita, della vicinanza temporale tra gli atti dispositivi e l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, anche relativamente al secondo atto dispositivo, in ragione dello stato soggettivo in costanza del quale era stato adottato il primo atto dispositivo. Rigettava l’eccezione di carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire/legittimazione in capo a Banco BPM S.p.A. e la carenza di legittimazione ad intervenire in capo a RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1111/2022, depositata il 01/04/2022, all’esito del giudizio promosso dalla COGNOME ha rigettato il gravame e confermato la sentenza del tribunale.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.
Il Banco BPM S.p.RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME resistono con autonomi controricorsi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Anteriormente all’udienza, i n data 4 marzo 2025 è pervenuta rinunzia al ricorso da parte dell’avvocato NOME COGNOME difensore della ricorrente; in detto atto l’avvocato COGNOME afferma che la rinunzia è stata sottoscritta, per accettazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per conto dei fratelli COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, e dall’avvocato NOME COGNOME per Banco BPM S.p.A.
L’atto di rinunzia reca la sottoscrizione degli avvocati COGNOME e COGNOME e dell’avvocato COGNOME (tutti muniti del potere di accettare la rinunzia). Difetta la sottoscrizione dell’avvocato COGNOME il quale comunque non ha la procura per transigere, né per rinunciare al credito e/o agli atti.
La ricorrente va, pertanto, condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, nella misura indicata in dispositivo.
Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione nei confronti delle altre parti, ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro
10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2025 dalla