Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14580 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4099/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2361/2022 depositata il 05/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera della RAGIONE_SOCIALE (n. 21690 del 20/01/2021), che aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 220.000 a RAGIONE_SOCIALE e € 50.000 a NOME COGNOME, per presunte violazioni nei lavori di revisione dei bilanci di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al 31/12/2017. Le infrazioni erano relative ai principi di revisione ISA e all’art. 9 del d.lgs. n. 39/2010. Tali fatti si collocano in un contesto più ampio di operazioni finanziarie e contratti stipulati nel 2016 e 2017 tra RAGIONE_SOCIALE e altre società, che coinvolgevano la gestione di titoli e l’emissione di prestiti obbligazionari. In sede di opposizione dinanzi alla Corte di appello è chiesto l ‘annullamento totale o parziale della delibera RAGIONE_SOCIALE e dei provvedimenti sanzionatori, contestando l’idoneità delle accuse e la proporzionalità delle sanzioni. In subordine, è domandata una riduzione delle sanzioni. Nella resistenza della RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Milano rigetta l’opposizione. La Corte argomenta che i fatti contestati (violazioni dei principi ISA e dell’art. 9 del d.lgs. n. 39/2010) siano stati adeguatamente accertati. Inoltre, ritiene che la proporzionalità delle sanzioni amministrative sia stata rispettata.
Ricorrono in cassazione i destinatari delle sanzioni amministrative con tre motivi. Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Parte ricorrente in data 21 novembre 2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo denuncia omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla mancata adeguata verifica del sistema di controllo interno delle società i
cui bilanci erano oggetto di revisione. Si contesta l’applicazione del principio di revisione ISA RAGIONE_SOCIALE n. 315, con riferimento ai §§ 12, 13, 25 e 26, sostenendo che la Corte di appello ha errato nella valutazione delle violazioni dei principi di revisione e dell’art. 11 co. 1 d.lgs. n. 39/2010.
Il secondo motivo denuncia, nella prima parte, violazione del principio di revisione ISA RAGIONE_SOCIALE n. 240 e dell’art. 14 d.lgs. n. 39/2010 per avere la Corte di appello attribuito compiti e finalità al revisore non conformi alla normativa di settore, configurando inoltre omissioni e contraddizioni nella motivazione su punti decisivi. Nella seconda parte, si denuncia violazione del principio di revisione ISA RAGIONE_SOCIALE n. 330 e n. 500, con riferimento alle evidenze documentali riguardanti i contratti di prime brokerage e approfondimenti collegati, contestando la motivazione fornita dalla Corte.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 26 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 39/2010 e degli artt. 3 co. 1 e 18 co. 2 l. n. 689/1981, lamentando che la Corte abbia ritenuto sufficientemente giustificata dalla RAGIONE_SOCIALE l’irrogazione delle sanzioni a COGNOME e al COGNOME, senza un’adeguata motivazione autonoma.
-Il 21/11/24 i ricorrenti hanno atto di rinuncia al ricorso. Il 26/11/24 la controricorrente ne ha preso atto, insistendo per la condanna alle spese.
– Ne segue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), con l’adozione d el provvedimento sulle spese, stante la mancata adesione alla rinuncia ad opera della controparte. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.300 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-