Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33551 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33551 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
Oggetto
TRASFERIMENTO
RAMO D’AZIENDA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 16596-2022 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato COGNOME, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1616/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 982/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
la Corte di appello di Milano respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1 058/20 ottenuto da NOME COGNOME per l’importo di € 79.048,80 a titolo di retribuzioni per il periodo aprile 2018 -aprile 2020 in forza di precedente sentenza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato la nullità della cessione del ramo di azienda a RAGIONE_SOCIALE;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidato a 6 motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso;
la società ricorrente ha successivamente notificato alla controparte atto di rinuncia al ricorso a spese compensate;
Considerato che
la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l’effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021);
essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere cd. accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati (Cass. SS.UU. 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. SS. UU. 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986);
gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. sono invero finalizzati solo ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 c.p.c. prevede che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass. 31173/2021);
nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 10396/2021);
in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico della rinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente dichiaratisi antistatari, senza alcuna statuizione in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4 .000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese forfettarie, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma nell ‘ Adunanza camerale del 25 ottobre