Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31334 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31334 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 32057-2021 proposto da: COGNOME NOME, CONTASTA INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchØ contro
COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2345/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2021 R.G.N. 2743/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 1 luglio 2021, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello dei lavoratori pensionati indicati in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, reiettiva delle loro domande di accertamento di illegittimità della soppressione, da parte della ex datrice RAGIONE_SOCIALE, del beneficio dell’agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica e
di conseguente inefficacia dell’accordo 27 novembre 2015 (di cessazione del beneficio delle agevolazioni tariffarie per i pensionati e i superstiti, a fronte della corresponsione di un importo lordo una tantum dal 31 dicembre 2015, subordinata alla firma da parte degli interessati di una transazione novativa inoppugnabile in sede sindacale, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016), nonchØ di condanna della società al ripristino del beneficio e al pagamento di tutte le somme indebitamente corrisposte dal 1° gennaio 2016 a titolo di consumi elettrici o, in subordine, in loro favore di un indennizzo commisurato all’aspettativa di vita loro e dei coniugi superstiti, determinabile nella somma di € 10.000 ,00 ciascuno;
con atto notificato il 21 dicembre 2021, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;
nelle more del giudizio, i predetti hanno comunicato rinuncia non notificata, con la compensazione delle spese tra le parti.
CONSIDERATO CHE
1. la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140): tanto piø nel caso di specie, avendo la società controricorrente comunicato memoria finale, con cui ha insistito per il rigetto del ricorso avversario e il conseguente favore delle spese di giudizio;
2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte
dichiara estinto il processo e condanna i lavoratori ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale dell’11