Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2062 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2062 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
Oggetto:
rinuncia
non
accettata – conseguenze in tema di spese di lite.
O R D I N A N Z A
sul ricorso per cassazione n. 26169/22 proposto da:
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’ RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘a ppello di RAGIONE_SOCIALE 23 marzo 2022 n. 141; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2010 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi dopo il 1999 ma prima del 2006;
-) durante il periodo di specializzazione avevano percepito una remunerazione inferiore a quella che, a partire dal 2006, sarebbe stata erogata a quanti si fossero iscritti alle scuole di specializzazione post lauream ;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) la remunerazione da essi percepita durante la frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione non poteva dirsi ‘adeguata’.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza 18 dicembre 2018 n. 3326 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza n. 141/2022 del 23 marzo 2022; la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettò il gravame.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE, con ricorso fondato su due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con un controricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Estinzione del giudizio.
Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio.
2. Sulle spese.
La rinuncia al ricorso non è stata accettata dalla difesa erariale (come si dichiara nella memoria depositata il 21 ottobre 2025).
2.1. Per questa ragione ritiene il Collegio che la rinuncia al ricorso non giustifichi la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese, ma possa giustificare solo la compensazione nella misura di un terzo; la rinuncia inoltre eviterà ai ricorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato.
2.2. Il ricorso, infatti, se lo si fosse esaminato nel merito sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in subiecta materia, ovvero che ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui
al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01, e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L – , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 -01).
Il ricorso oggi in esame è stata proposto alla fine del 2002, quando la questione oggetto del contendere ormai da quattro anni era stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, né esso prospetta valide ragioni idonee a confutare quel già consolidato orientamento.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 30.146,70 annui per tre anni (e dunque euro 90.440,1), ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘.
Diversi attori conseguirono la specializzazione nel 2001: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 90.440,1.
3.1. Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo
comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ‘, e la più risalente RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni si concluse nel 2001, al valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si devono sommare nove anni di interessi e rivalutazione (il giudizio di primo grado, come detto, fu introdotto nel 2010). Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda più elevata era dunque pari ad euro 130.894,72 attuali.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.001 euro.
3.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( 21.10.2025, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – pari al minimo – di euro 3.828, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura ormai ‘arata’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e poi del 10% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 30°, e quindi di un ulteriore 200%, e così complessivamente del 470% ( ex multis , Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
Il totale ascende dunque ad euro 3.828 maggiorati del 470%, ovvero euro 21.819,6, che vanno compensati per un terzo in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta rinuncia.
I rimanenti due terzi (euro 14.546,4) vanno posti a carico dei ricorrenti in solido.
P.q.m.
(-) dichiara estinto il giudizio di legittimità;
(-) compensa per un terzo le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dei rimanenti due terzi RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.546,4, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 21 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)