Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11599 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22821/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), giusta procura speciale in atti
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE n. 61/2019 depositata il 14/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 2003 NOME COGNOME, premettendo di essere comproprietario di un immobile sito in Vinci, citava in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietarie di un edificio confinante, proponendo una serie di domande di carattere petitorio avente ad oggetto la violazione di diritti reali a danno del medesimo. Si costituivano in giudizio le convenute, contestando le domande attoree e proponendo domande riconvenzionali.
Con sentenza n. 128/2011 il Tribunale di Firenze respingeva le domande proposte da COGNOME NOME. In accoglimento delle domande riconvenzionali dichiarava l’intervenuta usucapione in favore di NOME COGNOME del diritto di mantenere la sopraelevazione del fabbricato di proprietà della medesima, condannando l ‘attore al pagamento nei confronti della stessa della somma di 1.361,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno. Accertava e dichiarava gli esatti confini tra le proprietà per cui è causa; accertava e dichiarava che il COGNOME non ha alcun diritto di passo pedonale o carrabile sulla particella ex 176 con accesso alla corte comune; ordinava la trascrizione della emananda sentenza e regolava le spese di lite.
Avverso tale decisione il COGNOME proponeva appello davanti alla Corte d’appello di Firenze, la quale – nella resistenza delle appellate – con sentenza n. 61/2019 rigettava il gravame.
Nei confronti di questa pronuncia il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Hanno resistito con unico controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente il Collegio rileva che in data 12 gennaio 2024 è stato depositato in cancelleria telematica atto di rinuncia al ricorso in oggetto da parte del ricorrente, sottoscritto dal procuratore munito di procura speciale
Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie), in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).
G li adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. (la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti) sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).
5.Pur dandosi atto del raggiungimento di un accordo transattivo, alla rinuncia non risultano avere aderito le controricorrenti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
ll giudizio di Cassazione va pertanto dichiarato estinto e parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese -liquidate come in dispositivo -in favore delle controricorrenti.
7.Nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per l’adozi one di tale pronuncia e che questa disposizione, avendo una matrice di carattere lato sensu sanzionatorio, è da considerarsi di stretta interpretazione (Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità, condannando parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda