Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25155 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
Oggetto:
buoni fruttiferi postali
AC – 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14510/2021 R.G. proposto da
NOME , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3117/2020, del 27 novembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
10 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda da essa proposta e avente a oggetto il rimborso di tre buoni fruttiferi postali serie TARGA_VEICOLO/P dell’importo nominale di Lit. 1.000.000 ciascuno, sottoscritti nell’anno 1986.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che i tassi di interesse da applicare emergevano dal titolo stesso; b) che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha correttamente applicato, in luogo di quanto originariamente indicato sul titolo, i parametri che ergono dal successivo timbro apposto e dalle relative tabelle, in conformità ed in ragione di quanto disposto dal D.M. 13.06.1986.
La controricorrente ha depositato memoria.
Con atto datato 30 luglio 2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO CHE
la rinuncia al ricorso, in assenza di prova della notificazione alla controparte ritualmente costituita, ne determina l’inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse all’impugnazione;
le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente;
non v’è luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023);
ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna NOME a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese di lite della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre