Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18910 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 18910 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
1.La Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva rigettato le sue domande, volte ad ottenere l’accertamento della nullità o dell’illegittimità, o l’annullamento, del provvedimento disciplinare della sospensione dall’insegnamento a lui inflitto, nonché la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento della retribuzione e di ogni emolumento non versato in conseguenza del suddetto provvedimento disciplinare.
NOME COGNOME, docente di disegno tecnico in servizio presso l’I.T. Saffi -Alberti di Forlì, aveva ricevuto una lettera di contestazione di addebito del 15.9.2017 con la quale gli era stato ascritto lo svolgimento di incarichi libero professionali retribuiti senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico in violazione degli artt. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e 508 d.lgs. n. 297/1994 nel periodo dal 1.9.2008 al 31.8.2015, e di avere omesso di comunicare all’Amministrazione scolastica i compen si percepiti, pari ad € 97.873,46 al lordo; dopo essere stato sentito e dopo avere presentato una memoria contenente le sue giustificazioni, in data 10.11.2017 aveva ricevuto un provvedimento con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare, immediatamente esecutiva, della sospensione dall’insegnamento di venti giorni.
La Corte territoriale ha considerato tempestiva la contestazione disciplinare ed ha ritenuto fondato l’addebito.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
4 . Il Ministero dell’Istruzione ha resistito con controricorso.
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna Ambito territoriale di Forlì-Cesena è rimasto intimato.
DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 508 d. lgs. n. 297/1994 e dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001.
Sostiene che tali disposizioni non impongono la preventiva richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale per ciascun anno scolastico; evidenzia che l’autorizzazione del Dirigente scolastico in data 18.10.2007 era stata rilasciata senza limitazioni temporali ed era valida fino ad un eventuale successivo provvedimento di revoca.
Il ricorrente, tramite il difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
3 . La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente.
L’a tto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere’ – cfr. Cass. 2259 del 31/01/2013; Cass. 19800 del 15/09/2009; Cass. 15980 del 14/07/2006 –
Le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite vanno integralmente compensate, in ragione del comportamento processuale del ricorrente.
La natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266/2019; Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l’applicabilità dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all’obbligo, per il ricorrente
non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite tra le parti costituite;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della