Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12856 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12856 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4694/2019 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
SUPERCONDOMINIO COGNOME 14858, sito in VERBANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1905/2018 depositata il 06/11/2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio .
FATTI DI CAUSA
Si tratta di impugnazione di due delibere adottate dall’assemblea del supercondominio «INDIRIZZO» di Verbania. NOME COGNOME, con citazione del 23/12/2015, impugnava la delibera del 23/9/2015 relativa all’approvazione del rendiconto consuntivo per l’anno 2014/2015 e la delibera concernente la conferma dei rappresentanti delle case (cioè, dei singoli condomìni). COGNOME sosteneva che tali delibere erano state assunte in violazione dell’art. 67 disp. att. c.c., in quanto votate da tutti i 66 condòmini e non dai soli rappresentanti dei condomìni, come previsto dalla normativa. Il supercondominio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. Il Tribunale, con sentenza del 24/01/2017, ha rigettato le domande di NOMECOGNOME rilevando che i rappresentanti, essendo anche condòmini, avevano partecipato alla votazione (meno uno) e che non vi era stato alcun vizio nella presa d’atto relativa alla conferma dei rappresentanti. La Corte di appello ha respinto il gravame, confermando la sentenza di primo grado.
Ricorre in cassazione l’attrice con sei motivi. Resiste il Supercondominio con controricorso. Il P.M. ha depositato osservazioni.
Fissata udienza pubblica al 6 febbraio 2025, in imminenza della stessa, il 5 febbraio 2025, le parti hanno fatto pervenire, anche telematicamente, atto di rinuncia, recante la sottoscrizione di entrambi i difensori delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 67 commi 3 e 4 disp. att. c.c., contestando la validità della delibera approvata da
un’assemblea plenaria invece che da quella competente dei rappresentanti dei condomìni. Si contesta la validità della delibera approvata dall’assemblea plenaria, in quanto tale riunione comprendeva i condòmini non legittimati al voto. Si afferma che all’assemblea del 23/09/2015 erano presenti (casualmente) solo due rappresentanti su undici, mentre gli altri sarebbero stati nominati successivamente. Pertanto, non si sarebbe rispettato il corretto iter procedurale previsto per l’approvazione del rendiconto. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1137 c.c. e dell’art. 67 disp. att. c .c., sostenendo che la ricorrente, in qualità di condòmina assente, era legittimata ad impugnare la delibera, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di appello che aveva considerato l’attrice rappresentata attraverso il rappresentante della propria casa 7. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1136 c.c. in combinato disposto con l’art. 67 disp. att. c.c., sostenendo che la votazione avrebbe dovuto avvenire non solo per teste ma anche in base ai millesimi. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 67 disp. att. c.c. rinvia ndo al primo motivo. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 1135 c.c., affermando che vi sarebbe stato un eccesso di potere da parte dell’assemblea plenaria, che avrebbe deliberato sulla conferma dei rappresentanti in assenza di legittimazione. Il sesto motivo denuncia omesso esame della domanda e violazione degli artt. 1136 u.c. c.c., 1130-bis c.c. e dell’art. 9 co. 5 lett. d) del d.lgs. 102/2014.
L’esame dei motivi di ricorso è superfluo , giacchè l’ atto denominato di ‘ rinuncia congiunta agli atti’ soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell’art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
– Ne segue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l’adesione alla rinuncia preclude a questa
Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).
P.Q.M
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-