Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4747 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35810/2018 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocata NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME -ricorrente- contro
INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dalle avvocate COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4417/2018 depositata il 09/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 4417/2018 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 9 ottobre 2018.
Ha resistito con controricorso il INDIRIZZO INDIRIZZO.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 12670/2016 del Tribunale di Milano, con cui era stata rigettata l’impugnazione ex art. 1137 c.c. delle deliberazioni approvate dall’assemblea del Condominio INDIRIZZO nelle riunioni del 27 giugno 2014 e 29 settembre 2014, nella parte relativa alla decisione di creare, nel cortile condominiale, posti auto e per parcheggio di motociclette, nonché di posizionare rastrelliere per biciclette.
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli art. 2909 c.c. 132 n. 4 c.p.c. e 118, comma 2, disp. att. c.p.c., nella parte della motivazione in cui la Corte d’appello ha dichiarato nuova la domanda di aggravamento della servitù.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 132, comma 4, e dell’art. 324 c.p.c., in relazione alla pretesa efficacia in questo giudizio della rinuncia alla domanda di aggravamento della servitù ed al preteso passaggio in giudicato della predetta domanda.
Il terzo motivo del ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c., 2697 e 1067 c.c., per il rigetto dell’accertame nto della estensione del diritto di servitù e della domanda circa la riduzione dello spazio di manovra del carrello elevatore.
Il quarto motivo allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697, 1067 e 1064 c.c., quanto alla pretesa inammissibilità della domanda relativa alla modalità di esercizio della servitù nel tempo.
Il quinto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e l’assoluto difetto di motivazione, in relazione alla omessa valutazione dei documenti, dei capitoli di prova e di parte della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1818/2017.
Il sesto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 112 e 136 c.p.c. e degli artt. 2697 e 1064 c.c., quanto al rigetto della domanda di individuazione di uno spazio ove parcheggiare temporaneamente il furgone delle Coltellerie e il muletto.
Il settimo motivo di ricorso deduce, infine, la violazione degli artt. 2697, 1064 comma 2, 1067 e 1068 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., quanto alla statuizione della Corte di appello di Milano: le proposte alternative di COGNOME sono decise esclusivamente dall’assemblea.
5. In data 25 gennaio 2024 l’avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi del ricorrente NOME COGNOME (nelle more deceduto il 18 novembre 2019, come da certificato di morte ritualmente prodotto ed acquisito agli atti), ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dai citati eredi e dallo stesso difensore, cui ha aderito il controricorrente INDIRIZZO , con contestuale sottoscrizione dell’atto di rinuncia da parte del suo amministratore e del suo difensore avvocata NOME COGNOME.
Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).
Risultando -come evidenziato – che il controricorrente ha aderito alla rinuncia, non deve adottarsi alcuna pronuncia in ordine alle spese del
giudizio di cassazione, che peraltro nell’atto di rinuncia le parti hanno indicato come ‘compensate’.
In caso di rinuncia al ricorso, infine , non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione