Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29408 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29408 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7073/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrenti –
contro
NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI GENOVA n. 1690/2019 depositata il 18/12/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME conveniva innanzi al Tribunale di Imperia NOME COGNOME e NOME esponendo che: divenuta unica proprietaria di un compendio immobiliare sito in Ventimiglia con atto notarile del 29.03.1996, aveva poi venduto ai convenuti con atto notarile dell’11.07.2007 un vano ad uso commerciale al piano terreno con accesso da INDIRIZZO e INDIRIZZO, oltre ad un ulteriore vano cucina soprastante, mantenendo la proprietà del residuo alloggio al secondo piano con accesso anche da INDIRIZZO della Torre; i convenuti ritenevano di essere divenuti unici ed escl usivi proprietari dell’ingresso di INDIRIZZO della Torre, nonché della scala che, oltre a condurre al vano di uso cucina di loro proprietà, consente l’accesso anche al pianerottolo ove si trova l’ appartamento rimasto nella proprietà dell’attrice ; i convenuti avevano sostituito il portone di ingresso senza consegnare all’attrice la nuova chiave, ed avevano eretto un muro di mattoni a parziale chiusura della scala, così impedendo all’attrice l’accesso al proprio immobile.
Chiedeva, pertanto, l’attrice : accertare e dichiarare in suo favore la proprietà esclusiva della scala interna con servitù di passo a favore dei convenuti per la condominialità del portone; in subordine, accertare e dichiarare l ‘esistenza di una servitù per destina zione del padre di famiglia; con condanna alla demolizione del muro eretto a chiusura della scala, con consegna della chiave del portone per consentire ad essa attrice l’accesso dal portone di INDIRIZZO.
Il Tribunale di Imperia riconosceva all’attrice la proprietà esclusiva della scala di accesso all’appartamento , mentre riteneva che il portone e il pianerottolo dovessero considerarsi condominiali; rigettava la domanda di condanna alla demolizione del muro eretto su detta scala.
NOME COGNOME e NOME proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure innanzi alla Corte d’Appello di Genova, che -in parziale riforma della sentenza gravata -accertava e dichiarava la proprietà esclusiva della scala in capo agli appellanti, nonché l’esistenza su di essa di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a favore dell’immobile di propri età dell’appellata .
La suddetta pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME per la cassazione, e il ricorso -contrastato da NOME COGNOME – affidato a tre motivi.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, i ricorrenti chiedevano la decisione ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.
Parte ricorrente, in prossimità dell’ adunanza, ha depositato rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso corredata da apposita procura, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Parte controricorrente ha depositato formale atto di accettazione della rinuncia con richiesta di compensazione delle spese di lite.
L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione senza alcuna condanna alle spese (v. art. 391 comma 4 cpc).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda