Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2440 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11264/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del socio amministratore NOME COGNOME NOME, e COGNOME NOME, in proprio, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec:
EMAIL;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 160/2021 depositata in data 26/01/2021 e notificata in data 11/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto con cui era stato ingiunto a RAGIONE_SOCIALE e ad NOME COGNOME – la prima in veste utilizzatrice, il secondo quale fideiussore – di pagare la somma complessiva di euro 756.010,95 (di cui euro 48.898,95, per canoni e somme scadute e relativi interessi di mora, nonché euro 579.600,00 oltre IVA, per canoni a scadere fino al termine del contratto di leasing ), oltre agli interessi e alle spese di procedura, a favore di NOME Leasing – società concedente – cui nelle more era subentrata, per fusione per incorporazione, RAGIONE_SOCIALE;
la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 160/2021, ha rigettato l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE e da NOME ed ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna; RAGIONE_SOCIALE e NOME ricorrono per la cassazione di detta pronuncia, formulando due motivi;
resiste con controricorso NOMEia-RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Considerato che
il primo motivo è rubricato, ‘violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 1186 c.c., anche con riferimento agli artt. 1321, 1322, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370, 1371 e 1453 c.c., oltre che dell’art. 13 L. n. 259 del 1993’;
2) con il secondo motivo è denunciata la sussistenza di un error in procedendo ex art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero per motivazione apparente;
in data 30 settembre 2023 è pervenuto, da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME, atto di formale rinuncia al ricorso per conto di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, al quale ha fatto seguito, in data 3 ottobre 2023, l’accettazione di RAGIONE_SOCIALE;
deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12/10/2023 dalla