Rinuncia al ricorso: quando la fine del processo è una scelta delle parti
Nel complesso mondo della giustizia, non tutte le controversie si concludono con una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. A volte, il percorso processuale si interrompe prima, per volontà delle stesse parti coinvolte. Un caso emblematico è quello della rinuncia al ricorso, un istituto che permette di chiudere un contenzioso in modo definitivo. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che illustra perfettamente questo meccanismo.
I Fatti del Caso: Dal Fallimento al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata. Contro tale decisione, una società cooperativa agricola, che evidentemente aveva un interesse nella questione, ha proposto reclamo presso la Corte d’Appello. Quest’ultima, tuttavia, ha respinto le doglianze, confermando la sentenza di fallimento.
Non arrendendosi, la cooperativa ha deciso di portare la questione al più alto grado di giudizio, presentando un ricorso per cassazione. Anche le altre parti coinvolte, tra cui il fallimento stesso e alcuni creditori, si sono costituite in giudizio per difendere la decisione della Corte d’Appello.
La Svolta Processuale e la Rinuncia al Ricorso
Quando tutto sembrava pronto per la discussione finale davanti alla Suprema Corte, è intervenuto un colpo di scena. La società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo documento non solo esprimeva la volontà di non proseguire con l’impugnazione, ma prevedeva anche la compensazione delle spese legali. Ciò significa che le parti avevano trovato un accordo secondo cui ciascuna avrebbe sostenuto i propri costi legali, senza addebiti reciproci.
Le controparti, a loro volta, hanno manifestato la propria adesione a tale rinuncia, confermando di fatto l’intenzione comune di porre fine alla disputa legale.
Le Motivazioni dietro l’Estinzione del Giudizio
Di fronte alla rinuncia del ricorrente e all’accettazione delle altre parti, la Corte di Cassazione non ha dovuto entrare nel merito della questione. Il suo compito è diventato puramente procedurale. La legge prevede infatti che, quando la parte che ha promosso l’impugnazione vi rinuncia e le altre parti sono d’accordo, il processo si estingue.
La motivazione della Corte è quindi semplice e diretta: preso atto della volontà concorde delle parti di chiudere la controversia, il giudizio non ha più ragione di esistere. L’organo giudicante si limita a dichiarare l’estinzione del processo, un atto che sancisce formalmente la fine del percorso legale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame, pur nella sua brevità, offre importanti spunti pratici. La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento efficace per le parti che, per svariate ragioni (come un accordo extragiudiziale o una rivalutazione delle probabilità di successo), decidono che non è più conveniente proseguire una battaglia legale. Con l’estinzione del giudizio, la sentenza impugnata – in questo caso quella della Corte d’Appello che confermava il fallimento – diventa definitiva a tutti gli effetti. La vicenda si chiude così in modo tombale, risparmiando tempo e risorse a tutte le parti coinvolte e al sistema giudiziario stesso.
Che cosa significa ‘rinuncia al ricorso’?
La rinuncia al ricorso è l’atto con cui la parte che ha impugnato una sentenza dichiara volontariamente di non voler più proseguire nel giudizio, chiedendone di fatto la chiusura.
Qual è la conseguenza principale della rinuncia al ricorso in questo caso?
La conseguenza è stata l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo davanti alla Corte di Cassazione si è concluso senza una decisione nel merito, e la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato il fallimento, è diventata definitiva.
Perché la Corte non ha emesso una sentenza sulla questione del fallimento?
La Corte non ha deciso sul merito perché, a seguito della rinuncia della parte ricorrente e dell’accettazione delle controparti, non esisteva più una controversia da risolvere. Il suo ruolo si è limitato a prendere atto della volontà delle parti e a dichiarare, come previsto dalla legge, la fine del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21243 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17915/2022 R.G. proposto da:
ORGANIZZAZIONE RAGIONE_SOCIALE EUROPA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché contro
FALLIMENTO 4/2022 RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1339/2022 depositata il 31/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bologna che ne ha respinto il reclamo ai sensi dell’art. 18 legge fall. contro la sentenza dichiarativa del fallimento di RAGIONE_SOCIALE;
gli intimati hanno replicato con controricorso;
in prossimità dell’adunanza camerale la RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, con compensazione di spese;
risalta l’adesione alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì