Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28524 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28524 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15004/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1543/2023 depositata il 11/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME;
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n.
1543/2023, resa dalla Corte d’appello di Milano, pubblicata in data 11 maggio 2023, in azione di ripetizione di addizionale sulla accisa sull’energia elettrica;
la RAGIONE_SOCIALE rimaneva, in questa sede, intimata;
all’esito della camera di consiglio del 16/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380 -bis.1, comma 2, c.p.c.;
è superflua l’indicazione del motivo di ricorso, poiché questo deve essere dichiarato estinto per rinuncia;
prima dell’adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, atto sottoscritto dal procuratore speciale della società;
trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendovi svolto difese l’intimat a;
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione;
p. q. m.
la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di cassazione, in data 16 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME