Rinuncia al Ricorso: Quando il Processo si Estingue Senza Vincitori né Vinti
Nel complesso iter della giustizia, non tutte le cause arrivano a una sentenza che decida nel merito chi ha torto e chi ha ragione. Esistono infatti istituti procedurali che possono portare a una conclusione anticipata del giudizio. Uno di questi è la rinuncia al ricorso, un atto che, se accettato dalla controparte, determina l’estinzione del processo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come funziona questo meccanismo e quali sono le sue conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le spese legali.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia tra un lavoratore e un importante ente previdenziale nazionale. Inizialmente, il lavoratore si era visto negare in appello il diritto di accedere a un Fondo di Garanzia gestito dall’ente. Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello, il lavoratore aveva deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso.
L’ente previdenziale si era costituito in giudizio per resistere alle richieste del lavoratore. Tuttavia, prima che si tenesse l’udienza per la discussione del caso, si è verificato un colpo di scena procedurale: il ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso.
La Gestione della Rinuncia al Ricorso in Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto con cui la parte che ha promosso l’impugnazione manifesta la volontà di non proseguire. In questo caso specifico, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. A seguito di questa mossa, l’ente previdenziale ha depositato un atto di adesione, accettando la rinuncia e chiedendo che le spese legali fossero compensate. Questo significa che ogni parte si sarebbe fatta carico dei propri costi legali, senza alcuna condanna a carico dell’altra.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, presa visione degli atti, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda sull’applicazione dell’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. I giudici hanno evidenziato che la rinuncia, sottoscritta dalla parte e seguita dall’adesione della controparte, costituisce il presupposto per chiudere il giudizio.
Di particolare rilevanza è la questione delle spese. L’ultimo comma dell’articolo 391 c.p.c. stabilisce che, in caso di estinzione per rinuncia accettata, non si deve provvedere alla liquidazione delle spese. L’adesione dell’ente previdenziale alla rinuncia, accompagnata dalla richiesta di compensazione, ha reso superfluo un provvedimento del giudice su questo punto. La volontà concorde delle parti di chiudere la controversia e di compensare le spese ha quindi trovato piena attuazione nella decisione della Corte.
Conclusioni
Questa ordinanza mette in luce un importante strumento a disposizione delle parti per porre fine a una lite in modo consensuale, anche nella fase più avanzata del giudizio di Cassazione. La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, non solo determina l’estinzione del processo, ma può anche semplificare la gestione delle spese legali, evitando ulteriori conflitti. Si tratta di una soluzione pragmatica che consente di definire una controversia in modo rapido ed efficiente, quando una delle parti ritiene non più opportuno proseguire l’azione legale e l’altra parte concorda nel chiudere la vicenda senza ulteriori strascichi economici.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha promosso il ricorso vi rinuncia, il processo si estingue. Ciò significa che il giudizio si conclude senza una decisione sul merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso accettata?
Se, come nel caso esaminato, la controparte accetta la rinuncia e aderisce alla richiesta di compensazione delle spese, la Corte non emette alcun provvedimento sui costi. Ogni parte, quindi, sostiene le proprie spese legali.
Perché l’accettazione della controparte è importante nella rinuncia al ricorso?
L’accettazione della controparte è fondamentale, soprattutto per la gestione delle spese. L’accordo tra le parti sull’estinzione e sulla compensazione dei costi, come previsto dall’art. 391 c.p.c., consente alla Corte di dichiarare estinto il processo senza dover decidere sulla ripartizione delle spese legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23618 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23618 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
Oggetto
R.G.N. 28240/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/04/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 28240-2021 proposto da: dall’avvocato
COGNOME, rappresentato e difeso NOME COGNOME;
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE*, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME*;
- controricorrente – avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/03/2021 R.G.N. 288/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari che in riforma della decisione di primo grado lo aveva dichiarato decaduto dal diritto di accedere al RAGIONE_RAGIONESOCIALE* costituito presso l’RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE**.
Si è costituito l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** per resistere al gravame.
In vista dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso cui ha aderito l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni
RITENUTO CHE
Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato atto, da lui sottoscritto, con il quale ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio al quale vuole rinunciare ed ha chiesto che le spese siano compensate.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** con atto del 12.3.2025 depositato il successivo 19 marzo ha preso atto della rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione notificatale il 11 marzo 2024, con richiesta di compensazione delle spese di lite ed ha dichiarato di aderirvi ai sensi dell’art. 391, comma quarto, c.p.c. con compensazione delle spese.
Tanto premesso il processo deve essere dichiarato estinto e, ai sensi dell’art. 391 ultimo comma c.p.c. non occorre provvedere sulle spese stante l’adesione prestata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma il 29 aprile 2025
La Presidente
NOME COGNOME