Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23618 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23618 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
Oggetto
R.G.N. 28240/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/04/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 28240-2021 proposto da: dall’avvocato
COGNOME, rappresentato e difeso NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/03/2021 R.G.N. 288/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari che in riforma della decisione di primo grado lo aveva dichiarato decaduto dal diritto di accedere al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Si è costituito l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per resistere al gravame.
In vista dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso cui ha aderito l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni
RITENUTO CHE
Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato atto, da lui sottoscritto, con il quale ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio al quale vuole rinunciare ed ha chiesto che le spese siano compensate.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con atto del 12.3.2025 depositato il successivo 19 marzo ha preso atto della rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione notificatale il 11 marzo 2024, con richiesta di compensazione delle spese di lite ed ha dichiarato di aderirvi ai sensi dell’art. 391, comma quarto, c.p.c. con compensazione delle spese.
Tanto premesso il processo deve essere dichiarato estinto e, ai sensi dell’art. 391 ultimo comma c.p.c. non occorre provvedere sulle spese stante l’adesione prestata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma il 29 aprile 2025
La Presidente
NOME COGNOME