Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12940 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
nullità di contratto bancario.
NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere- COGNOME.
Ud. 19/03/2024 CC Cron. R.G.N. 200 20088/2020
NOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ORDINANZA
sul ricorso 20088/2020 proposto da:
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesi dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 720/2020 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata in data 01.04.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze, in data 1.4.2020, nella parte in cui, accogliendo l’appello proposto da NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso
la sentenza del Tribunale di Siena, pronunciata in data 18.5.2015, in riforma della sentenza impugnata, aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla società ricorrente.
Al riguardo, la Corte d’appello aveva rilevato che il contratto di conto corrente, sul quale si fondava la richiesta di pagamento della banca non conteneva nessuno degli elementi richiesti dall’art. 117 TUB per integrare la forma scritta necessaria per la validità del contratto.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con due motivi. NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME resistono con controricorso.
RITENUTO CHE
Va preliminarmente osservato che la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dal difensore, ex art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese, datato 26.2.2024.
Con atto del 4.3.2024 i controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno dichiarato di accettare la rinuncia, sottoscritta dal difensore, con compensazione delle spese.
Benché non consti che analoga dichiarazione sia stata resa pure da COGNOME NOME, la rinuncia, per effetto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 390, comma 3, c.p.c. applicabile ratione temporis, deve ritenersi efficace anche nei confronti di questi, attesa la comunicazione allo stesso conseguente al deposito dell’atto di rinuncia nel fascicolo telematico di ufficio.
Ne consegue l’estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando le spese tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.