Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34653 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26181/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI PIACENZA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
COMUNE DI PIACENZA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 666/2022 depositata il 23/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del giudizio
Con atto notificato il 24 ottobre 2022 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n.666/22 della Corte d’appello di Bologna pronunciata in una controversia instaurata dalla ricorrente contro il Comune di Piacenza con atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Comune ha notificato controricorso.
Con differenti motivazioni, il Tribunale di Piacenza e la Corte d’Appello di Bologna hanno rigettato le opposizioni a decreto ingiuntivo della soc. RAGIONE_SOCIALE volte ad accertare la illegittimità della escussione, da parte del Comune di Piacenza, della polizza fideiussoria n. 27050060, rilasciata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE L’opposizione al pagamento del credito si basa sull’asserita violazione e/o falsa applicazione di clausole contrattuali della polizza fideiussoria, in particolare dell’art.2 rubricato ‘calcolo del premio -durata -liberazione della garanzia’ e, conseguentemente, degli artt. 1353 e 1354 c.c.
Questa Corte, con provvedimento del 6/2/2024, ha notificato alle parti una proposta di definizione anticipata del ricorso per la
sua ritenuta inammissibilità, ex art. 380 bis c.p.c., non accettata dalla ricorrente che ha chiesto, con separato atto del 14 marzo 2024, la decisione della causa, previo rilascio di nuova procura speciale al difensore. Veniva pertanto fissata l’odierna adunanza camerale.
Motivi della decisione
In data 25/10/2024 è pervenuta a questa Corte la rinuncia della ricorrente al ricorso per cassazione, notificata alla controparte in data 24 ottobre 2024, e accettata da quest’ultima nella medesima data, con compensazione delle spese.
Dato atto di quanto sopra, in via pregiudiziale, la Corte dichiara estinto il giudizio per cassazione; stante l’accettazione della rinuncia non è a farsi luogo a pronunzia sulle spese ex art. 391, 4° co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11/11/2024