Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29793 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21239/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede nella RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il cui studio elettivamente domicilia in Rimini, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi elettivamente domiciliati in Ancona, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende , unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrenti –
avverso la sentenza, n. cron. 972/2024, RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI ANCONA depositata in data 21/06/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE -affermatasi cessionaria del portafoglio crediti di RAGIONE_SOCIALE, tra i quali il credito vantato nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e dei di lei garanti NOME COGNOME e NOME COGNOME -ha promosso ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Ancona del l’11 /21 giugno 2024, n. 972, affidandosi a cinque motivi.
Hanno resistito, con unico controricorso, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In data 5/7 gennaio 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 14/17 febbraio 2025, RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione del suo ricorso. La sola parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
Il 3 novembre del 2025, successivamente alla comunicazione (risalente al giorno 1 agosto 2025) RAGIONE_SOCIALE fissazione RAGIONE_SOCIALE odierna adunanza camerale e nella imminenza di quest’ultima , RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto di rinuncia, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., assumendo che « per sopravvenute valutazioni di opportunità la ricorrente non intende più coltivare il ricorso » e chiedendo, contestualmente, la compensazione delle spese di lite.
Non si rinviene in atti alcuna adesione dei controricorrenti a tale rinuncia.
RITENUTO CHE
Ove la parte ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, tanto non ha carattere ” accettizio ” (non richiede, cioè,
l’accettazione RAGIONE_SOCIALE controparte per essere produttivo di effetti processuali), poiché l’art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, né recettizio in senso stretto, dal momento che l’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., nel teso, qui applicabile ratione temporis , modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevede soltanto che ‘ Del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti a cura RAGIONE_SOCIALE cancelleria ‘ , così determinando il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, pertanto, il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.
In altri termini, trattandosi di atto unilaterale recettizio (non in senso stretto), esso produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese ( cfr . Cass. n. 15256 del 2025; Cass., SU, n. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014).
La descritta rinuncia RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, benché intervenuta nell’ambito RAGIONE_SOCIALE sequenza procedimentale determinata dalla sua precedente richiesta di definizione del giudizio a seguito RAGIONE_SOCIALE comunicazione RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione anticipata, deve ritenersi comunque possibile, rituale ed idonea a provocare una decisione secondo le regole che governano le conseguenze RAGIONE_SOCIALE rinuncia ( cfr ., amplius , Cass. nn. 25901, 18671, 15256 e 9872 del 2025).
Pertanto, sussistendo i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto (rinuncia al ricorso) si rivela idoneo a determinare l’estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi del comma 2 di quest’ultimo articolo, ‘ Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione del giudizio può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese ‘.
Ad avviso del Collegio, considerato che la suddetta rinuncia è avvenuta solo nell’imminenza RAGIONE_SOCIALE odierna adunanza camerale, dopo, peraltro, che esclusivamente i controricorrenti, che nemmeno risultano averla accettato, avevano depositato anche una propria memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., le spese di questo giudizio di legittimità devono essere regolate secondo
il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza virtuale ( cfr . Cass. n. 30251 del 2023; Cass. n. 14267 del 2017).
Rilevato, allora, che la proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. aveva il seguente tenore:
« 1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile perché mostra di non considerare che un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALE prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 27328, 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), ove concretamente esperibile e da rapportarsi – in thesi al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 21 giugno 2024.
1.1. Nella specie, a fronte delle argomentazioni con cui la corte distrettuale ha ritenuto non provata la qualità di effettiva titolare del credito azionato da parte dell’appellante, l’odierna ricorrente (affermatasi cessionaria in blocco di crediti già de ll’appellante, per cui la odierna legittimazione in questa sede risente RAGIONE_SOCIALE mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALE qualità di creditrice RAGIONE_SOCIALE cedente) assume, tra l’altro, che ‘La violazione ( e/o comunque la falsa applicazione) RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art 2697 c.c . riposa sul fatto che la Corte di Appello di Ancona ha errato nel reputare non assolto l’onere probatorio gravante sulla creditrice, laddove quest’ultima aveva -viceversa- ampiamente documentato la natura, la fonte e la consistenza del proprio credito..’. È palese, dunque, che la sostanza RAGIONE_SOCIALE censura in esame, lungi dal contestare
un’erronea ripartizione dell’onere probatorio, coincide proprio con il lamentato, ma inammissibile, erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALE prova da parte RAGIONE_SOCIALE corte distrettuale.
1.2. Resta solo da dire, dunque, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024).
Il secondo motivo di ricorso, nella misura in cui lo si intenda come volto a prospettare un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc, civ., è inammissibile perché mostra di non considerare che l’attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 ed applicabile, giusta l’art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall’1 gennaio 2023) esclude la possibili tà di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comm a 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado (cd. ‘doppia conforme’). In proposito, infatti, va ricordato che questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all’oggi abrogato art. 348 -ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per cui il relativo indirizzo ermeneutico è agevolmente applicabile anche in relazione a quest’ultimo, che il presupposto di applicabilità RAGIONE_SOCIALE norma risiede nella cd. ‘doppia conforme’ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma
anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALE causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice »), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALE sentenza di rigetto dell’appel lo, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. nn. 26255, 19371, 17021 e 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua (risultando, anzi, che le sentenze di primo e secondo grado hanno entrambe accertato la mancanza di un accordo tra le parti con riguardo alle prestazioni oggetto RAGIONE_SOCIALE fattura NUMERO_DOCUMENTO).
2.1. Laddove, invece, la doglianza richiama l’asserita violazione dell’art. 2697 cod. civ. già lamentata con il primo motivo, la stessa è inammissibile per le medesime ragioni esposte con riferimento a quest’ultimo.
Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, e ciò sia perché non considera che, come puntualmente chiarito dalla corte distrettuale, la notifica di cui all’art 1264 cod. civ. svolge soltanto la funzione di escludere l’efficacia del pagamento e ventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario e non vale in alcun modo ad esonerare quest’ultimo dall’onere di provare il proprio credito in presenza di contestazioni del debitore ceduto concernenti proprio l’a vvenuta cessione o il contenuto RAGIONE_SOCIALE stessa; sia perché, malgrado prospetti formalmente una violazione di legge, è volto, in realtà, a contestare accertamenti, evidentemente fattuali, svolti dal giudice a quo, nuovamente dimenticando che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle
proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale richiamata alla fine del precedente § 1.2.)
4. Il quarto motivo, il cui contenuto è chiaramente riconducibile a quello di vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile per le medesime ragioni già esposte relativamente all’analoga tipologia di vizio dedotto con il secondo motivo. A tanto deve aggiungersi che In altri termini, l’attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
5. Il quinto motivo, infine, è manifestamente infondato essendosi la corte territoriale sostanzialmente pronunciata anche sul motivo di appello in questione ( cfr., amplius, pag 6 e ss. RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata: « Nel merito i motivi di appello, da esaminare unitariamente stante la loro intima connessione, non appaiono meritevoli di accoglimento. In via preliminare occorre rilevare che l’applicabilità del diritto sanmarinese al caso di specie, ai sensi dell’art. 57 L. 218/1995 e dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE Convenzione di Roma, è stata affermata dalla stessa appellante nella propria comparsa di costituzione di primo grado (cfr. pag. 14) e ribadita in questa sede (vedi conclusioni in via preliminare/pregiudiziale). A fronte RAGIONE_SOCIALE contestazione da parte degli opponenti fid eiussori RAGIONE_SOCIALE ‘intervenuta cessione dei rapporti e/o crediti RAGIONE_SOCIALE BCS alla RAGIONE_SOCIALE e da questa alla RAGIONE_SOCIALE‘, anche in considerazione del fatto che l’asserita cessionaria faceva ‘fungibilmente
riferimento prima a presunte cessioni di singoli rapporti poi al trasferimento del ramo di azienda e infine a presunte cessione di crediti, ossia a rapporti e situazioni diversi e diversamente disciplinati’, e RAGIONE_SOCIALE intervenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cessione mede sima ‘ ex artt. 1264 e seg. c.c. e/o ex art. 1407 e seg. c.c. o ritualmente pubblicate ex art. 58 TUB’, correttamente il primo giudice dopo aver qualificato la cessione de qua come cessione in blocco, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE stessa eccezione proposta dalla opposta cessionaria, ha valutato l’esistenza e la validità degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge sanmarinese. Inoltre, occorre rilevare come la decisione impugnata si fonda su due diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a sostenere la pronunciata dichiarazione di difetto di legittimazione ad agire RAGIONE_SOCIALE odierna appellante. Ed infatti, il Tribunale ha affermato che quest’ultima non aveva fornito prova, da un lato, dell’avvenuta cessione dei rapporti dedotti in giudizio da BCS a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prima e da quest’ultima a RAGIONE_SOCIALE poi e, dall’altro, dell’adempimento degli obblighi di pubblicità RAGIONE_SOCIALE cessione previsti dal diritto sanmarinese. Ora, anche a voler fare applicazione nella specie del diritto italiano ed affermare che le ricordate cessioni sono state comunicate alla debitrice principale e ai fideiussori (cfr. docc. 4 e 5 nel fascicolo dell’appellante), tali conclusioni non appaiono idonee a superare l’accertato difetto di prova, gravante su RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE inclusione dei rapporti dedotti in giudizio tra quelli ceduti con contratti in data 24/2/2012 e 13/7/2012 da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE Come accertato dal primo giudice, infatti, il primo contratto appena richiamato non è stato prodotto, mentre il secondo, definito com e ‘Accordo esecutivo’, è stato prodotto (cfr. doc. 1 ibidem) senza gli allegati (che a norma dell’art. 2 dello stesso Accordo ‘fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo esecutivo’) e in particolare senza il doc. 4 che a norma dell’art. 3 dell’Accordo individuava gli elementi dell’attivo patrimoniale oggetto di cessione. Come già affermato dal primo giudice l’omessa produzione di tale ultimo documento non appare superabile dal prodotto estratto denominato ‘allegato 7’ (cfr. doc. 3 ibidem) in quanto privo di data e firma. In senso contrario non può essere valorizzata la circostanza che nell’elenco di cui all’allegato 7 i rapporti di cui si discute sono
identificati con il medesimo numero di NDG riportato nelle raccomandate di messa in mora di BCS, trattandosi di un elemento estrinseco inidoneo ad integrare la necessaria formalità RAGIONE_SOCIALE cessione come prevista anche dalle parti contraenti . »).
Il Collegio reputa affatto condivisibile tali argomentazioni, che, pertanto, ribadisce interamente, in quanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili sostanziali e processuali rimarcati nella descritta proposta.
Rileva, inoltre, che la parte ricorrente, ancor prima di depositare l’atto di rinuncia al ricorso, nemmeno aveva depositato una propria memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. per contestare le argomentazioni di detta proposta.
5 . In conclusione, quindi, l’odierno giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, restandone a carico di RAGIONE_SOCIALE, virtualmente soccombente, le relative spese.
Stante la ritenuta legittimità RAGIONE_SOCIALE medesima rinuncia, sono inapplicabili sia l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. ( cfr . Cass. nn. 25901, e 18671 del 2025), sia l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n 228 del 2012 ( cfr. Cass. nn. 25901 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di RAGIONE_SOCIALEzione.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione, il 6 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME