Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9715 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 9715 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 3455-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO COGNOME, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Rinuncia al ricorso – Estinzione del giudizio
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
Udienza Pubblica
nonché contro
COGNOME NOME, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO COGNOME, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente al ricorso incidentale –
Avverso la sentenza n. 185/21 del la Corte d’appello d i Firenze, depositata il 27/01/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘ udienza pubblica del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che si riporta alla memoria depositata chiedendo l’estinzione del giudizio .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
-che la socRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di successore nel diritto controverso di RAGIONE_SOCIALE, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 185/21, del 27 gennaio 2021, RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze , che ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto dalla socRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3850/2010, del 15 dicembre 2010, pronunciatasi sulle opposizioni all’esecuzione promoss e da NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE e contro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘BNL’) ,
rispettivamente creditore pignorante principale e creditore pignorante successivo in talune procedure esecutive immobiliari riunite, relative a debiti di NOME COGNOME, garantiti da fideiussione rilasciata da NOME COGNOME;
-che il motivo denuncia -ai sensi del n. 4) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per erronea interpretazione e applicazione degli artt. 331, 332, 493, 561 e 615 cod. proc. civ. e/o degli artt. 333 e 335 cod. proc. civ., in relazione all’erronea dichiarazione di improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale;
-che ha resistito alla proposta impugnazione, con controricorso, NOME COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di due motivi;
-che il primo denuncia -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 115, 116 e 624, comma 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare fatti allegati al giudizio, non adeguatamente considerati, relativi all’asserita mancanza di prova RAGIONE_SOCIALEa legittimazione attiva di BNL, rilevabile ‘ ex officio ‘, e alla mancata instaurazione del giudizio di merito da parte di BNL costituita nella procedura esecutiva e correlativa asserita inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa introduzione RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte di NOME, che non si era costituita nella collegata e precedente fase cautelare RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione , RAGIONE_SOCIALEa quale il giudizio di merito costituiva sviluppo e prosecuzione;
-che il secondo motivo denuncia -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 163, 164, 137, 102 e 148 cod. proc. civ., per avere la Corte fiorentina omesso di rilevare e dichiarare la documentata inesistenza RAGIONE_SOCIALEa citazione introduttiva del giudizio di merito nei confronti RAGIONE_SOCIALEa già
deceduta NOME COGNOME, per effetto di notifica eseguita presso un domicilio diverso dall ‘ ultima residenza in vita;
-che la socRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale, del quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza;
-che è stato successivamente depositato dalle parti atto congiunto di rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale, con richiesta di totale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio innanzi a questa Corte;
-che il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato conclusioni scritte, nel senso RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del presente giudizio di legittimità .
-che la rinuncia depositata presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ;
-che sussistono, altresì, i presupposti per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta RAGIONE_SOCIALEe parti.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica RAGIONE_SOCIALEa