Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che consente di porre fine a una controversia in modo efficiente, spesso a seguito di un accordo tra le parti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare il funzionamento e gli effetti pratici di questo strumento, in un caso che vedeva contrapposti un’azienda e i suoi dipendenti.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva dato ragione a un gruppo di lavoratori. Il giudice di secondo grado aveva, infatti, condannato un’importante società di servizi al pagamento di somme a titolo di indennità sostitutiva del buono pasto, sulla base di un accordo sindacale.
Insoddisfatta della decisione, la società aveva presentato ricorso per Cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza. I dipendenti, a loro volta, si erano costituiti in giudizio per resistere all’impugnazione, presentando un controricorso.
La Rinuncia al Ricorso come Causa di Estinzione
Il colpo di scena è arrivato prima che la Corte Suprema potesse esaminare il merito della questione. La società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire con il giudizio. Questo atto è stato sottoscritto anche dai dipendenti, i quali hanno espresso la loro “incondizionata adesione”.
L’accettazione della controparte è un passaggio fondamentale, come previsto dall’articolo 390 del Codice di Procedura Civile. La norma stabilisce che la rinuncia produce effetto solo se accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. L’accordo tra le parti includeva anche la regolamentazione delle spese legali, motivo per cui la Corte non ha dovuto pronunciarsi su questo aspetto.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
Di fronte a una rinuncia formalmente valida e accettata, il ruolo della Corte di Cassazione diventa meramente dichiarativo. I giudici non entrano nel merito della controversia, ma si limitano a prendere atto della volontà delle parti di porre fine al contenzioso. L’ordinanza, infatti, si limita a constatare che i presupposti di legge sono stati rispettati e, di conseguenza, a dichiarare l’estinzione del procedimento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state estremamente concise e di natura puramente procedurale. La Corte ha semplicemente verificato la presenza di un atto di rinuncia depositato dalla parte ricorrente e l’adesione incondizionata della controparte costituita. Siccome l’accordo delle parti si estendeva anche alla regolamentazione delle spese processuali, la Corte ha dichiarato l’estinzione del ricorso, senza emettere alcuna statuizione sulle spese, come riassunto dalla formula “Nulla per le spese”. La decisione si fonda direttamente sull’applicazione dell’art. 390 c.p.c., che disciplina appunto gli effetti della rinuncia.
Conclusioni
Questa ordinanza, sebbene non risolva una complessa questione di diritto, offre importanti spunti pratici. Dimostra come la rinuncia al ricorso sia uno strumento efficace per chiudere una lite, specialmente quando le parti raggiungono un accordo stragiudiziale. Per le parti coinvolte, questo significa un notevole risparmio di tempo e risorse economiche. Per il sistema giudiziario, rappresenta un meccanismo deflattivo che alleggerisce il carico della Corte Suprema. La conseguenza più rilevante dell’estinzione del ricorso è che la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello favorevole ai lavoratori, diventa definitiva e pienamente esecutiva.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene accettata dalla controparte, la Corte di Cassazione dichiara estinto il processo. Questo significa che il giudizio si conclude senza una decisione sul merito e la sentenza precedentemente impugnata diventa definitiva.
Qual è il fondamento normativo della rinuncia al ricorso?
La rinuncia al ricorso è disciplinata dall’articolo 390 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce le modalità e gli effetti dell’atto di rinuncia nel giudizio di legittimità.
Perché la Corte non ha deciso sulle spese legali?
La Corte non si è pronunciata sulle spese perché l’atto di rinuncia e la relativa accettazione contenevano già un accordo tra le parti sulla loro regolamentazione. In questi casi, la Corte si limita a prenderne atto, dichiarando “Nulla per le spese”.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32137 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32137 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30177-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
contro
ricorrenti –
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 2634/2022 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 1640/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza in atti, respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza che la condannava al pagamento in favore di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME delle somme ivi rispettivamente attribuite per il titolo azionato (indennità erogata sotto forma di buono pasto dovuta ai sensi dell’accordo sindacale del 16/7/2009);
p er l’annullamento di questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidando le proprie censure ad un unico motivo; contro cui hanno resistito COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con controricorso;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
d eve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale RAGIONE_SOCIALE dichiara di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.390 c.p.c., al ricorso in oggetto con un contributo alle spese di lite; l ‘atto risulta sottoscritto dalla controparte costituita che ha espresso la propria incondizionata adesione anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del