Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19487 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 26845/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, giusta nomina e poteri conferiti con decreto del presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23 novembre 2016, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta proRAGIONE_SOCIALE speciale alle liti in calce al ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comu nicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, ed è elettivamente domiciliata presso la sede legale dell’azienda, in INDIRIZZO INDIRIZZO
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta proRAGIONE_SOCIALE speciale spillate in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1194/2019, depositata in data 19 febbraio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/6/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere la condanna per la somma di euro 199.141,00, a saldo della fattura n. 119 del 15/4/2014, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 dalla data dell’emissione della fattura del 15/4/2014 fino al soddisfo.
In particolare, la società rilevava di aver maturato per le prestazioni di ricovero eseguite nell’anno 2014, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE un credito di euro 199.141,00, a saldo della fattura suindicata, emessa per l’importo maggiore di euro 251.556,00, avendo ricevuto in data 6/5/2014 un pagamento in acconto di euro 52.415,00.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alla carenza di legittimazione attiva della società che, in realtà, avrebbe ceduto il credito di cui trattasi a Banca Intesa.
Inoltre, deduceva anche l’infondatezza della domanda, non avendo eseguito il pagamento per recuperare, mediante
compensazione, la somma di euro 199.141,00, asseritamente non dovuta per irregolarità riscontrate nell’attività erogata negli anni 2010 e 2011, a seguito del compimento delle attività di controllo. L’RAGIONE_SOCIALE riteneva non dovuti, comunque, gli interessi ex d.lgs. n. 231 2000.
Il tribunale rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione, reputando che la società attrice aveva fatto valere il proprio diritto soggettivo di credito ad una prestazione di natura patrimoniale, sicché la controversia non rientrava nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lettera b), c.p.a.
Inoltre, rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, escludendo che, con riferimento specifico al credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fosse efficace la cessione dei crediti di cui al contratto dell’11 aprile 2014.
Nel contratto di cessione, all’art. 7 si prevedeva che trattavasi di credito «non certo», e quindi non trasferito alla banca Intesa. Del resto, il credito di cui alla fattura n. 119 del 2014 «era stato liquidato limitatamente al minor importo pari a euro 52.415,00 (effettivamente corrisposto), mentre non era stato riconosciuto il residuo importo, fatto valere nel presente giudizio».
Tale credito, peraltro, non era stato contestato in ordine alla sussistenza tanto che la RAGIONE_SOCIALE convenuta non aveva contestato né l’effettiva ed esatta esecuzione delle prestazioni rese nell’anno 2014, né la correttezza del calcolo del corrispettivo.
La RAGIONE_SOCIALE, al fine di paralizzare la pretesa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riducendola ad una somma inferiore a quella richiesta, aveva sostenuto di ave dato «applicazione al recupero controlli esterni 2010/2011, in esito all’attività normata nella DCA 40/2012».
Del resto, la RAGIONE_SOCIALE non aveva specificamente allegato quali sarebbero state le «irregolarità riscontrate sulla attività erogata negli anni 2010 e 2011».
4. La Corte d’appello rigettava il gravame della RAGIONE_SOCIALE declinato in quattro motivi: 1) erronea statuizione in ordine alla affermata giurisdizione del giudice ordinario; 2) erronea statuizione in ordine alla affermata legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE; 3) erronea statuizione sul merito della pretesa; 4) erronea accoglimento della domanda di pagamento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231 del 2002.
Per la Corte territoriale, invece, quanto al primo motivo, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di «pretesa relativa al mero corrispettivo maturato nei confronti dell’amministrazione, senza che rimangano coinvolti profili che implichino la valutazione del potere autoritativo della PA».
Quanto al secondo motivo, il giudice d’appello reputava che il credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE non potesse rientrare tra quelli «certi», che, dunque, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto a Banca Intesa.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE aveva invocato una nota dell’ufficio sviluppo del piano produttivo e flussi, con cui si comunicava ad altro ufficio della RAGIONE_SOCIALE, «la corrispondenza tra l’attività validata ed i dati economici riportate nella fattura azionata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE», ma si trattava di «comunicazione interna ad altro uffici che in quanto tale non può assurgere ad atto che conferisce certezza al credito in questione».
Al contrario, dalla «schermata» prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE emergeva che sui crediti certificati alla data del 17/6/2014 la fattura n. 119 del 2014 del complessivo importo di euro 251.556,00, risultava «liquidata per il minore importo di euro 52.416,00».
Pertanto, il residuo importo di euro 199.141,00, oggetto della presente controversia, non poteva considerarsi «certo», e quindi oggetto della cessione da parte della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore della banca Intesa.
Quanto al terzo motivo – aggiungeva la Corte d’appello – «le asserite irregolarità riscontrate per gli anni 2010 e 2011 erano state allegate del tutto genericamente». Né era sufficiente affermare che i controlli «non sarebbero stati effettuati da essa RAGIONE_SOCIALE, ma dalla Regione». In realtà, la RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto debitore, era onerato «della specifica allegazione delle asserite irregolarità, a nulla valendo l’invocazione della circostanza secondo cui le stesse erano state riscontrate da terzi».
Quanto alla mancata conversione, da parte del tribunale, del rito sommario di cognizione in quello ordinario, la RAGIONE_SOCIALE «non ha nemmeno indicato quali prove avrebbe potuto addurre a dimostrazione delle asserite irregolarità».
In ordine al quarto motivo, la Corte d’appello evidenziava che il rapporto negoziale era sorto in virtù di contratto di accreditamento del 19/6/2013, sicché ricorrevano i presupposti temporali per l’applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.
Tuttavia, per il tribunale non v’era prova «dell’accordo delle parti sui pagamenti», sicché «non era possibile verificare se detto accordo contenete disposizione derogatoria la disciplina degli interessi comunitari».
La RAGIONE_SOCIALE si era limitata a «dedurre che il detto accordo era richiamato nell’atto di cessione», mentre avrebbe dovuto allegare, ai fini della specificità del motivo di appello, le ragioni per le quali il richiamato accordo sui pagamenti incidesse sulla applicabilità degli interessi comunitari».
Inoltre, neppure poteva essere invocata l’assenza di responsabilità della RAGIONE_SOCIALE ex art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002, «per avere dato seguito ad un provvedimento della Regione».
Infatti, l’RAGIONE_SOCIALE si era limitata a produrre una nota della Regione indirizzata a tutte le RAGIONE_SOCIALE «che chiariva il meccanismo di recupero delle somme risultanti a seguito dei controlli e delle stampe del tutto informali, prive di ogni garanzia di provenienza dalla Regione, sugli esiti dei controlli nei confronti di varie strutture di RAGIONE_SOCIALE».
Mancava, allora, la prova che «il mancato pagamento della somma oggetto di contenzioso sia stato disposto dalla Regione».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
7.La RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che veniva accettata dalla controricorrente.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce il «difetto di giurisdizione del giudice ordinario in violazione dell’art. 133, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 104 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.».
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «erronea statuizione in ordine alla affermata legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE – Erronea valutazione degli atti di causa, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 8-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 ‘controlli’. Violazione dell’art. 112 c.p.c.».
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 –
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
5.1. Invero, la ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico l’atto di «rinuncia al ricorso in Cassazione», con accettazione della controricorrente.
5.2. Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474).
Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. «accettizio», che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli ‘avvocati’ delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.
Nella specie, peraltro, v’è stata espressa accettazione della controparte
Le spese vanno integralmente compensate come per accordo tra le parti.
In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante
non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 4 giugno 2024