Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22647 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30842-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4357/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/09/2021 R.G.N. 963/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo
R.G.N. 17943/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/07/2024
CC
RILEVATO
che:
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Benevento che, in accoglimento della domanda di COGNOME NOME e, previa revoca dell’ordinanza del 4.3.2019, resa dal medesimo Tribunale nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva dichiarato nullo il provvedimento della destituzione immediata irrogato al COGNOME il 12.6.2018, ordinando l’immediata reintegrazione del lavoratore ricorrente nel posto di lavoro e condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo; la Corte, inoltre, condannava la reclamante RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle ulteriori spese processuali, con distrazione in favore del difensore del reclamato.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Ha resistito l’intimato con controricorso.
CONSIDERATO
che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale i difensori delle parti hanno depositato telematicamente unico
atto nel quale l’RAGIONE_SOCIALE rinuncia al ricorso per cassazione e contestualmente il controricorrente COGNOME NOME accetta detta rinuncia (tanto riflette, a sua volta, una separata conciliazione nel frattempo intervenuta tra le parti, con compensazione delle spese); tale atto è altresì sottoscritto dagli stessi difensori;
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo il controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 3.7.2024.