Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11231 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11231 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11713/2019 R.G. proposto da :
COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Catania, con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio legale del difensore;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (P. IVA: P_IVA), con sede in Augusta, S.P. 95, KM 5+200, in persona del curatore, Avv. NOME COGNOME autorizzato a stare in giudizio come da provvedimento del G.D. del 23 aprile 2019, rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Siracusa ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dello stesso iscritto nel REGINDE;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 198/2019 pubblicata il 29 gennaio 2019 e notificata il 4 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dalla Presidente NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2007 NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 722/2007 del 25-27 settembre 2007, con cui il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della curatela del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 59.513,87, oltre interessi e spese di procedura, dovuta in quanto corrispettivo risultante dagli importi non onorati delle fatture n. 25/90, n. 42/90 e n. 55/90, emesse per l’effettuazione di indagini geognostiche e di prove geotecniche relative al progetto di ampliamento della S.P. 53 tra le località Cretazzo-Cifalino-Cavadonna.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale adito, con sentenza n. 227/2015, rigettava l’opposizione. Dall’istruttoria documentale e testimoniale, il Giudice dell’opposizione riteneva provato il rapporto negoziale e l’esecuzione della prestazione, confermando l’importo della pretesa creditoria. Escludeva, invece, l’esistenza del fatto estintivo del diritto di credito eccepito da COGNOME e costituito dalla mancata liquidazione delle relative somme da parte della Provincia Regionale di Siracusa, quale Ente committente del progetto, ritenendo tale fatto non dimostrato, non conferente ed estraneo rispetto al rapporto dedotto in giudizio.
In virtù di impugnazione interposta da COGNOME Salvatore, la Corte di appello di Catania, nella resistenza della curatela della società appellata, con sentenza n. 198 del 29 gennaio 2019, rigettava l’appello, confermando il decreto ingiuntivo.
Il Collegio rilevava che l’opponente, in sede di emendatio libelli , aveva ammesso di aver commissionato le indagini geognostiche e le prove geotecniche, riconoscendone anche l’avvenuta esecuzione.
Inoltre, la Corte confermava il difetto di prova dell’eccezione con cui il Petrilla voleva far valere il mancato avveramento della condizione sospensiva, contenuta nell’accordo -quadro stipulato dallo stesso con l’Ente provinciale, che avrebbe sottoposto il pagamento delle prestazioni, in favore della società, alla preventiva liquidazione delle relative somme da parte della Provincia. D’altro canto, però, il Giudice di secondo grado rilevava che, in sede di interrogatorio formale, lo stesso opponente aveva dichiarato che, in caso di mancata realizzazione dell’opera, la suddetta condizione sospensiva non si estendeva al rimborso delle spese sostenute per la perizia effettuata, ma solamente al proprio compenso relativo al progetto.
Infine, la Corte territoriale rigettava anche la censura circa la rideterminazione del quantum della pretesa, ritenendo la contestazione non tempestiva in quanto sollevata solo in appello.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catania, ricorre COGNOME COGNOME sulla base di quattro motivi, cui resiste il Fallimento RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In data 9 settembre 2024, in prossimità dell’adunanza camerale fissata la trattazione della causa, prevista per il 19 settembre 2024, le parti proponevano concordemente istanza di rinvio, rappresentando l’avvenuta sottoposizione alla ‘approvazione del competente Tribunale Fallimentare di Siracusa’ di un ‘accordo da esse già raggiunto per la definizione conciliativa del contenzioso sottostante il ricorso’ in esame, oltre ad essere stata già ‘programmata all’esito pure la rinuncia accettata del ricorso’.
Con ordinanza interlocutoria n. 25460 del 23 settembre 2024, adottata all’esito dell’adunanza camerale del 19 settembre 2024, la
Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, ritenendo l’istanza meritevole di accoglimento.
In data 28.09.2024 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto da tutte le parti del giudizio e dai rispettivi difensori.
All’esito del deposito, la causa veniva nuovamente fissata per la trattazione al 14.01.2025.
E’ preliminare rilevare che l’atto di rinuncia al ricorso – sottoscritto personalmente dal ricorrente e dal suo difensore, al pari dell’accettazione che reca la firma del difensore e della controricorrente soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell’art. 391, ult. comma c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, da quanto sopra consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.); nulla va disposto quanto alle spese di lite del presente giudizio, stante il tenore della stessa adesione e come si evince dalle premesse della medesima rinuncia.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda