Rinuncia al Ricorso: Quando un Processo si Estingue per Accordo delle Parti
L’istituto della rinuncia al ricorso rappresenta un meccanismo fondamentale nel diritto processuale civile, consentendo alle parti di porre fine a una controversia in modo consensuale e definitivo. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra chiaramente il funzionamento e gli effetti di tale istituto, evidenziando come l’accordo tra le parti possa condurre a una rapida chiusura del contenzioso, con importanti conseguenze anche sulla gestione delle spese legali. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere l’efficienza di questa procedura.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione, da parte di una società a responsabilità limitata, di un’ordinanza emessa da un Tribunale. Il ricorso era stato presentato davanti alla Suprema Corte di Cassazione contro il fallimento di un’altra società. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, la società ricorrente ha deciso di fare un passo indietro, formalizzando la propria rinuncia al ricorso.
Contestualmente, la controparte, ovvero la curatela fallimentare, ha notificato la propria accettazione di tale rinuncia. Questo accordo tra le parti ha modificato radicalmente il percorso del giudizio, spostando l’attenzione della Corte dalla valutazione dei motivi di ricorso alla semplice presa d’atto della volontà congiunta di porre fine alla lite.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Corte
Di fronte alla rinuncia del ricorrente e all’accettazione del controricorrente, la Corte di Cassazione non ha dovuto fare altro che verificare la regolarità formale degli atti presentati. Il Collegio ha constatato che la rinuncia possedeva tutti i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, le norme che disciplinano specificamente questa materia.
Di conseguenza, in applicazione di tali disposizioni, la Corte ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La scelta di utilizzare un decreto, una forma di provvedimento più snella rispetto alla sentenza, è permessa dalla legge (in particolare dall’art. 391 c.p.c., come modificato nel 2016) proprio per accelerare la definizione di questi procedimenti che si chiudono per ragioni procedurali, senza una decisione nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto sono concise e si fondano su due pilastri giuridici. In primo luogo, la Corte ha accertato la conformità della rinuncia ai requisiti di legge, rendendola un atto giuridicamente valido ed efficace. Questo controllo formale è essenziale per garantire che la volontà di abbandonare il giudizio sia espressa in modo inequivocabile e nel rispetto delle garanzie processuali.
In secondo luogo, e di notevole importanza pratica, la Corte ha specificato che nulla doveva essere deciso in merito alle spese legali del giudizio di Cassazione. La ragione di questa scelta risiede nell’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Quando le parti concordano nel porre fine al processo in questo modo, la legge presume che abbiano anche implicitamente trovato un accordo sulla ripartizione delle spese, che di norma restano a carico di chi le ha sostenute. L’accettazione, quindi, preclude una condanna alle spese a carico del rinunciante.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce l’importanza e l’utilità della rinuncia al ricorso come strumento di deflazione del contenzioso. Permette alle parti di evitare i tempi e i costi di un intero grado di giudizio, raggiungendo una soluzione concordata. La pronuncia chiarisce inoltre un aspetto cruciale: l’accettazione della rinuncia da parte della controparte ha l’effetto diretto di neutralizzare la questione delle spese legali, incentivando ulteriormente la ricerca di soluzioni consensuali. Per gli operatori del diritto e per le parti in causa, questo rappresenta un chiaro segnale di come la cooperazione processuale possa portare a risultati efficienti e vantaggiosi per tutti i soggetti coinvolti, alleggerendo al contempo il carico di lavoro degli uffici giudiziari.
Cosa succede quando una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene formalizzata secondo le regole del Codice di Procedura Civile, e viene accettata dalla controparte, il giudizio si estingue. Questo significa che il processo si conclude senza che la Corte emetta una decisione sul merito della questione.
Perché la Corte non ha condannato nessuno al pagamento delle spese legali?
La Corte non ha statuito sulle spese perché la parte controricorrente ha formalmente accettato la rinuncia. In questi casi, la legge prevede che l’accettazione della rinuncia precluda una pronuncia sulle spese, che quindi restano a carico di ciascuna parte che le ha sostenute.
Qual è la forma del provvedimento con cui la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia?
La Corte dichiara l’estinzione con un decreto, come previsto dall’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. Si tratta di una forma di provvedimento più semplice e rapida rispetto a una sentenza, adeguata a definire un processo che si chiude per motivi procedurali e non di merito.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19007 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19007 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 17574/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in BASSANO DEL GRAPPA LARGO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VICENZA n.1882/2023 depositata il 26/07/2023.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10/07/2025