Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28867 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28867 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3248/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERE DI RAGIONE_SOCIALE E DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), per procura in calce al controricorso
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’amministratore p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), per procura in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1371/2020 depositata il 21/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
che RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME in proprio hanno impugnato con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 21.12.2020 reiettiva del reclamo ex art. 18 dagli stessi proposto contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società e del socio accomandatario;
che il Fallimento e il creditore istante, RAGIONE_SOCIALE, hanno resistito con controricorso;
che, con atto del 29/07/2024, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la rinuncia, benché non accettata, comporta l’estinzione del giudizio, a mente dell’art. 391 c.p.c.;
che in assenza di accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all’art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante;
che neppure sussistono ragioni atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le spese devono far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione (Cass. n. 9474 del 22/05/2020).
che l’ammontare delle spese viene liquidato in dispositivo.
che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude invece l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 24.09.2024