Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2496 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25664-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
CARTELLA ESATTORIALE
R.G.N. 25664/2021
COGNOME
Rep.
Ud.13/12/2024
CC
Società di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 684/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 1772/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava innanzi al Tribunale di Brindisi una intimazione di pagamento notificata da Equitalia Sud s.p.aRAGIONE_SOCIALE ed emessa in ragione di cartella esattoriale per credito INPS derivante da omissione di contributi per contributi di operai agricoli. Si costituivano gli Uffici resistenti. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza 1475/2015 del 24/09/2015 rigettava il ricorso ritenendo formatosi il giudicato con riguardo a precedente impugnazione della cartella esattoriale.
Avverso detta pronuncia la società RAGIONE_SOCIALE proponeva appello. Si costituivano nel giudizio l’INPS ed Equitalia RAGIONE_SOCIALE La Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 684/2021 depositata in data 22/07/2021 rigettava l’appello.
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione con impugnazione articolata su due motivi.
L’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituiti con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con atto depositato in data 22/10/2024 la RAGIONE_SOCIALE dichiarava di aver aderito alla c.d. rottamazione -quater di cui all’art. 1, commi 231 -252, della legge 29/12/2022 n. 197 e,
in ogni caso, rinunciava al ricorso. L’INPS, quale controricorrente, con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/12/2024.
Considerato che:
Va premesso che la società ricorrente non ha depositato in atti prova dell’integrale pagamento delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi all’origine della controversia. La parte ricorrente con la nota depositata in atti in data 23/10/2024 ha, nondimeno, dichiarato di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente costituita non ha accettato la rinuncia; ciò non esclude comunque l’estinzione del giudizio atteso che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28/05/2020, n. 10140). In questo caso la sentenza di merito impugnata ha respinto l’impugnazione del ricorrente avverso la cartella esattoriale, sicché l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato di una sentenza inequivocabilmente favorevole alla parte controricorrente senza che residui dubbio alcuno circa il diritto controverso.
Le spese vanno liquidate nei confronti dell’INPS, nella misura indicata in dispositivo, in ragione del principio secondo il quale: quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., come
modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 22/05/2020, n. 9474 del 22/05/2020).
2.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate -Riscossione. Nei confronti dell’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio , alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanza della legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanziale (in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10055)
Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass. ss. u. 19/07/2024 n. 20018).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio;
condanna la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio nei confronti del controricorrente INPS, spese liquidate in euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 13