Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3014 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 23500/23 proposto da:
-) NOME COGNOME domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOMEo NOMECOGNOME
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , domiciliati ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di 1383;
Brescia 18 settembre 2023 n.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2018 la società RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora innanzi, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e la società RAGIONE_SOCIALE (d ‘ora innanzi, per brevità, ‘la 11M’) convennero dinanzi al Tribunale di Bergamo l ‘ avv. NOME COGNOME
Oggetto:
estinzione
chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato loro da una imperita condotta professionale.
A fondamento della domanda le due società attrici dedussero – per quanto ancora rileva – di avere concluso con NOME COGNOME e con la società RAGIONE_SOCIALE, di cui quest ‘ ultimo era accomandatario e socio di maggioranza, un affare articolato in più contratti, in virtù del quale:
NOME COGNOME cedeva alla 11M il capitale della OLI-7, nel quale era ricompreso un immobile sito a San Teodoro (OT);
la società RAGIONE_SOCIALE (che per effetto di ripetute e successive fusioni confluirà nella RAGIONE_SOCIALE) si era impegnata a restituire a NOME COGNOME un finanziamento da questi erogato alla società di cui era accomandatario, dell ‘ importo di euro 919.072,98.
Sorse tuttavia controversia tra le parti circa la conformità dell ‘ immobile di San Teodoro alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche; il rimborso del finanziamento non fu eseguito e NOME COGNOME chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della AIM e della 11M, per l ‘ importo di euro 973.805,50.
Le due società intimate si rivolsero all ‘ avv. COGNOME COGNOME per essere assistite nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concluse col rigetto dell ‘ opposizione.
Premessi i suddetti elementi di fatto, la AIM e la 11M dedussero che la soccombenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo andava ascritta a imperizia professionale dell ‘ avv. COGNOME COGNOME il quale mancò di sollevare tempestivamente talune eccezioni impeditive della pretesa attorea.
L ‘ avv. COGNOME COGNOME si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società RAGIONE_SOCIALE per essere manlevato in caso di soccombenza.
Con sentenza 17.12.2020 n. 1820 il Tribunale di Bergamo rigettò la domanda attorea in parte, e per la parte restante la dichiarò inammissibile condannando le due attrici alle spese di soccombenza sia nei confronti del convenuto COGNOME COGNOME sia nei confronti della terza chiamata RAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE
La sentenza fu appellata dalle soccombenti.
Con sentenza 18.9.2023 n. 1383 la Corte d ‘ appello di Brescia accolse l ‘ appello solo in punto di regolazione delle spese. Ritenne la Corte d ‘ appello che la domanda di manleva formulata da NOME COGNOME COGNOME nei confronti della Generali – esaminata incidenter tantum al solo fine di provvedere sulle spese – era infondata per inesistenza della copertura assicurativa. Di conseguenza stabilì che le spese di lite sostenute dalla Generali nei due gradi di giudizio dovessero essere rifuse non dalle due società attrici, ma da NOME COGNOME COGNOME.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi.
La Generali ha resistito con controricorso; anche la AIM e la 11M hanno depositato un controricorso unitario.
Con atto ritualmente depositato NOME COGNOME COGNOME ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese.
La Generali ha dichiarato di aderire alla rinuncia accettando la compensazione delle spese; la AIM e la 11M hanno invece insistito nella richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese da esse sostenute in questa fase del giudizio.
Il ricorrente e le due società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
La rinuncia al giudizio di legittimità da parte del ricorrente, la quale non presuppone l’accettazione delle controparti, comporta la declaratoria della estinzione del giudizio stesso nella sua interezza.
Tuttavia, quanto alle spese del presente giudizio, mentre, nel rapporto processuale tra NOME COGNOME e la Generali, può pronunciarsi la compensazione, siccome richiesta dalle parti, in quello tra NOME COGNOME e le due società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dall ‘ altro esse vanno poste a carico del ricorrente.
Col proprio ricorso per cassazione, infatti, NOME COGNOME COGNOME impugnò la sentenza d ‘ appello nella parte in cui fu condannato a pagare le spese del doppio grado di merito al proprio assicuratore.
Se la censura si fosse limitata a ciò, indubbiamente la AIM e la 11M sarebbero rimaste estranee al giudizio e non avrebbero potuto pretendere la rifusione delle spese sostenute per costituirsi in un giudizio che non le riguardava.
Il ricorrente, tuttavia, non si limitò a chiedere la cassazione della sentenza d ‘ appello nella parte in cui l ‘ aveva condannato alle spese a favore della Generali. Chiese infatti a questa Corte di ‘ porre le spese di giudizio di primo e secondo grado a carico delle appellanti in via solidale tra loro, laddove ritenuto non necessario disporre ulteriori accertamenti nel merito ‘ (così il ricorso, p. 16).
La formulazione di tale domanda, per quanto subordinata, ha fatto sorgere l ‘ interesse della AIM e della 11M a resistere nel presente giudizio.
Né mette conto indagare su quale sarebbe potuto essere l ‘ esito del ricorso, se questo fosse stato esaminato nel merito (c.d. soccombenza virtuale).
La c.d. soccombenza virtuale, ai fini della regolazione delle spese, viene infatti in rilievo quando si tratti di dichiarare cessata la materia del contendere. Ma nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia l ‘ art. 391
c.p.c. non fa distinzioni, stabilendo che la Corte possa sempre condannare il rinunciante alle spese, a prescindere dalla soccombenza virtuale.
P.q.m.
(-) dichiara estinto il giudizio;
(-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra il ricorrente e la Generali Italia s.p.a.;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.282, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile