Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16041/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME, NOME, COGNOME in qualità di eredi legittimi di NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE,
-controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 740/2019 depositata il 01/04/2019.
All’esito della pubblica udienza del 30/01/2025, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania pubblicata in data 1.4.2019, non notificata, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità parziale della
vendita immobiliare stipulata il 23.3.2011 tra la società ricorrente e NOME COGNOME limitatamente alla particella n.337.
NOME COGNOME ha depositato controricorso.
Fissata pubblica udienza per la discussione del ricorso al 30.1.2025, prima del suo svolgimento RAGIONE_SOCIALE ha depositato nel PCT atto di rinuncia.
Non è intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
All’udienza del 30.1.2025, alla quale non hanno partecipato i difensori delle parti, il Procuratore Generale ha ribadito le conclusioni già depositate e la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto in data 31.10.2024, inserito ritualmente in pari data nel PCT, RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo prevedente espressamente la rinuncia alla prosecuzione del presente giudizio con regolazione pattizia delle spese dello stesso -la transazione non è stata allegata all’atto di rinuncia-.
NOME COGNOME che non è ricorrente incidentale, non ha presentato osservazioni né ha aderito alla rinuncia.
L’atto di rinuncia, sottoscritto sia dalla parte che dal difensore, nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto prima della data della pubblica udienza fissata per la discussione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.
In assenza di adesione alla rinuncia, non sussistono i presupposti giustificanti l’elisione della condanna alle spese processuali in capo alla rinunciante, soccombente all’esito del giudizio di appello -gli accordi intervenuti tra le parti, richiamati nell’atto di rinuncia, non sono stati confermati dal controricorrente in questa sede né sono stati documentati e quindi non possono essere presi in considerazione dalla Corte sulla base delle sole affermazioni della ricorrente-.
Si condanna pertanto RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore di NOME COGNOME che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre oneri di legge e oltre ad € 200,00 per anticipazioni.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile,
-dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex artt.390-391 c.p.c.;
-condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore di NOME COGNOME per l’importo di € 4.000,00, oltre oneri di legge e oltre ad € 200,00 per anticipazioni.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.