Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4482  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16041/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi legittimi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 740/2019 depositata il 01/04/2019.
All’esito  della  pubblica  udienza  del  30/01/2025,  udita  la  relazione  svolta  dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  avverso  la  sentenza  della Corte  d’Appello  di  Catania  pubblicata  in  data  1.4.2019,  non  notificata,  che,  in riforma  della  sentenza  di  primo  grado,  aveva  dichiarato  la  nullità  parziale  della
vendita  immobiliare  stipulata  il  23.3.2011  tra  la  società  ricorrente  e  NOME COGNOME, limitatamente alla particella n.337.
NOME COGNOME ha depositato controricorso.
Fissata  pubblica  udienza  per la  discussione  del  ricorso  al  30.1.2025,  prima  del  suo svolgimento RAGIONE_SOCIALE ha depositato nel PCT atto di rinuncia.
Non è intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
All’udienza del 30.1.2025, alla quale non hanno partecipato i difensori delle parti, il Procuratore  Generale  ha  ribadito  le  conclusioni  già  depositate  e  la  causa  è  stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con  atto in data 31.10.2024,  inserito ritualmente in pari data nel  PCT,  RAGIONE_SOCIALE  ha  dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso  per  cassazione  proposto  per essere  intervenuto  tra  le  parti  un  accordo  transattivo  prevedente  espressamente  la rinuncia alla prosecuzione del presente giudizio con regolazione pattizia delle spese dello stesso -la transazione non è stata allegata all’atto di rinuncia-.
NOME COGNOME, che non è ricorrente incidentale, non ha presentato osservazioni né ha aderito alla rinuncia.
L’atto  di  rinuncia,  sottoscritto  sia  dalla  parte  che  dal  difensore,  nel  rispetto  del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto prima della data della pubblica udienza fissata per la discussione del ricorso: è pertanto rispettato anche  il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.
In assenza di adesione alla rinuncia, non sussistono i presupposti giustificanti l’elisione della condanna alle spese processuali in capo alla rinunciante, soccombente all’esito del giudizio di appello -gli accordi intervenuti tra le parti, richiamati nell’atto di rinuncia, non sono stati confermati dal controricorrente in questa sede né sono stati documentati e quindi non possono essere presi in considerazione dalla Corte sulla base delle sole affermazioni della ricorrente-.
Si condanna pertanto RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore di NOME COGNOME, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre oneri di legge e oltre ad € 200,00 per anticipazioni.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile,
-dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex artt.390-391 c.p.c.;
-condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore di NOME COGNOME, per l’importo di € 4.000,00, oltre oneri di legge e oltre ad € 200,00 per anticipazioni.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.