Rinuncia al Ricorso: Conseguenze sulle Spese Legali
La decisione di impugnare una sentenza è un passo importante, ma cosa accade se, una volta avviato il giudizio, si decide di fare marcia indietro? La rinuncia al ricorso è un istituto fondamentale del diritto processuale, ma le sue implicazioni, soprattutto in termini di costi, non sono da sottovalutare. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: rinunciare all’azione legale non significa automaticamente evitare la condanna al pagamento delle spese legali della controparte, specialmente se questa si è già attivata per difendersi.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una controversia che vedeva contrapposte una società, la Società Alfa S.r.l., e un condominio, il Condominio Beta. La Società Alfa, insoddisfatta di una sentenza emessa dal Tribunale, decideva di presentare ricorso per cassazione. Nel giudizio interveniva anche una terza società, la Società Gamma S.p.a., proponendo un ricorso incidentale. Il Condominio Beta, dal canto suo, si costituiva in giudizio per resistere alle pretese della Società Alfa.
Il colpo di scena arriva prima dell’udienza: sia la Società Alfa (ricorrente principale) sia la Società Gamma (ricorrente incidentale) depositano un atto di rinuncia al ricorso. Tuttavia, il Condominio Beta non accetta la rinuncia della sua diretta controparte e chiede espressamente alla Corte di condannare la Società Alfa al pagamento delle spese legali sostenute per la difesa nel giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si è concluso senza che i giudici si pronunciassero sul merito della questione, proprio a causa della rinuncia delle parti ricorrenti.
Tuttavia, la decisione più significativa riguarda la gestione delle spese legali. La Corte ha stabilito due percorsi diversi:
1. Tra le parti rinuncianti: Le spese legali tra la Società Alfa e la Società Gamma sono state compensate. Ciascuna, quindi, ha sostenuto i propri costi.
2. Tra ricorrente principale e controricorrente: La Corte ha accolto la richiesta del Condominio Beta, condannando la Società Alfa a rimborsare le spese di giudizio. L’importo è stato liquidato in complessivi 2.000,00 euro, oltre accessori di legge.
Le conseguenze della rinuncia al ricorso non accettata
Questa ordinanza mette in luce un principio cardine del nostro sistema processuale: la rinuncia al ricorso estingue il processo, ma non cancella gli effetti degli atti già compiuti. Il Condominio Beta, per difendersi dal ricorso, aveva dovuto incaricare dei legali e sostenere dei costi. La sua opposizione alla rinuncia e la contestuale richiesta di condanna alle spese hanno indotto la Corte a tutelare la sua posizione. Rinunciare all’impugnazione è un diritto, ma non può tradursi in un danno ingiusto per la parte che è stata costretta a difendersi in un giudizio poi abbandonato.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una logica di equità e responsabilità processuale. Quando una parte avvia un’azione legale, costringe la controparte a reagire, attivando una difesa che ha un costo. Se la parte che ha iniziato il giudizio decide poi di ritirarsi, deve farsi carico delle conseguenze economiche che la sua iniziativa ha generato per gli altri soggetti coinvolti.
La mancata accettazione della rinuncia da parte del Condominio è stata l’elemento determinante. Se il Condominio avesse accettato la rinuncia senza riserve, il giudice avrebbe potuto semplicemente dichiarare estinto il giudizio con la probabile compensazione delle spese. La richiesta esplicita di condanna, invece, ha obbligato la Corte a valutare chi, in ultima analisi, dovesse sostenere i costi di un processo conclusosi prematuramente per volontà dell’attore.
La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui la parte che rinuncia deve rimborsare le spese alla controparte che si è già costituita, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le parti.
Le Conclusioni
L’insegnamento che si trae da questa ordinanza è chiaro e ha importanti implicazioni pratiche per chiunque sia coinvolto in un contenzioso. La rinuncia al ricorso è uno strumento a disposizione delle parti, ma va maneggiato con cautela. Prima di abbandonare un’impugnazione, è fondamentale considerare che la controparte potrebbe non accettarla e chiedere il rimborso delle spese legali sostenute. Questa decisione conferma che l’abbandono di un’azione legale non è un atto privo di conseguenze economiche e che la responsabilità per i costi del processo ricade, di regola, su chi ha dato avvio al giudizio per poi ritirarsi.
Se rinuncio a un ricorso per cassazione, devo sempre pagare le spese legali alla controparte?
Non automaticamente. Tuttavia, come dimostra questa ordinanza, se la controparte si è già difesa in giudizio e non accetta la rinuncia, chiedendo esplicitamente il rimborso delle spese, è altamente probabile che il giudice condanni la parte rinunciante al pagamento.
Cosa significa che il giudizio di cassazione è dichiarato estinto?
Significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione. La causa termina a causa di un evento processuale, in questo caso la rinuncia al ricorso da parte di chi lo aveva proposto, ponendo fine al procedimento.
Perché la Corte ha condannato la società ricorrente a pagare le spese del condominio?
La Corte ha accolto la richiesta del condominio perché quest’ultimo, per difendersi dal ricorso, aveva già sostenuto delle spese legali. Poiché il condominio non ha accettato la rinuncia e ha chiesto il rimborso dei costi, la Corte ha applicato il principio per cui chi rinuncia deve tenere indenne la controparte delle spese che ha dovuto affrontare a causa di quel ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28890 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12593/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME ( CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ARENZANO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE D IN ARENZANO
-Intimati – sul controricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-Ricorrente incidentale –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE D IN ARENZANO -Intimati avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 1084/2023 depositata il 08/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1084/2023 del Tribunale di Genova dell’ 8/5/2023.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE in Arenzano.
Propone ricorso incidentale adesivo la società RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI COGNOME DECISIONE
Anteriormente all’udienza le ricorrenti, in via principale e incidentale, hanno depositato rispettivo atto di rinunzia al ricorso.
il controricorrente RAGIONE_SOCIALE non ha accettato la rinunzia della ricorrente società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo espressamente la condanna della medesima al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia delle ricorrenti, in via principale e incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le medesime.
La ricorrente in via principale società RAGIONE_SOCIALE va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia delle ricorrenti, in via principale e incidentale. Compensa tra le ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione.
Condanna la ricorrente in va principale società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00, d cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Roma, 2/7/2024