Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28530 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28530 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17520/2020 R.G. proposto da:
CURATELA FALLIMENTO DI COGNOME ATTILIO FU OTELLO, nella persona del curatore fallimentare, assistita e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, assistita e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge;
-resistente al ricorso principale-
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge
-resistente – avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 761/2019 depositata il 15/10/2019;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.
COGNOME COGNOME.
FATTI E DIRITTO
1.La Curatela del Fallimento dell’impresa COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione (articolando un unico motivo) avverso la sentenza n. 761/2019, che la Corte d’appello di Messina aveva pronunciato nel giudizio pendente tra detta Curatela, NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche solo ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e la società RAGIONE_SOCIALE
La corte territoriale con detta sentenza – decidendo sull’appello principale proposto dalla COGNOME (originaria attrice) e sull’appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE – aveva riformato la sentenza n. 492/2011 del Tribunale di Messina; e, per l’effetto, aveva accolto: sia la domanda di pagamento (di un credito facente capo a COGNOME NOME, padre di NOME), proposta dalla COGNOME (unitamente alla propria madre COGNOME NOME) nei confronti del RAGIONE_SOCIALE; sia la domanda di manleva, proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE. Provvedeva, quindi, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Hanno resistito con distinti controricorsi tutte e tre le controparti. Il RAGIONE_SOCIALE, oltre a resistere al ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolando due motivi.
Con atto 8 luglio 2022 la Curatela ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La rinuncia e la compensazione delle spese è stata accettata dalla sola COGNOME e dai relativi legali.
Per l’odierna adunanza hanno depositato note la COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, nonché il RAGIONE_SOCIALE, che, preso atto della soluzione transattiva intervenuta tra la Curatela ricorrente e la COGNOME, per l’ipotesi in cui questa Corte non disponga l’estinzione del giudizio in dipendenza della citata rinuncia, ha insistito in tutte le domande, eccezioni e difese proposte con controricorso.
Va dichiarata l’estinzione della procedura tra il Fallimento e la COGNOME, ravvisandosi nell’atto di rinuncia i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.
Conseguentemente il ricorso incidentale condizionato proposto dal RAGIONE_SOCIALE deve intendersi assorbito.
In punto di spese processuali, quelle tra il Fallimento e la COGNOME vanno compensate, anche in considerazione della richiesta delle stesse parti; mentre le spese processuali sostenute dal RAGIONE_SOCIALE e dalla società RAGIONE_SOCIALE, in ossequio al generale principio di causalità, vanno poste, nella misura liquidata in dispositivo, a carico della Curatela ricorrente rinunciante.
D’altronde, ai limitati fini di valutare la fondatezza dell’impugnazione principale, questa sarebbe stata da dichiararsi inammissibile per difetto di autosufficienza su specifici elementi da cui desumere la necessità o meno dell’appello incidentale, mentre l’astratta tesi su cui era articolata non sarebbe stata meritevole di favorevole considerazione.
Infatti, occorre all’uopo precisare che nel giudizio di primo grado la COGNOME aveva chiesto la condanna del RAGIONE_SOCIALE al
pagamento di un credito facente capo a NOME COGNOME, suo padre, mentre la Curatela, nel costituirsi, oltre a contestare la domanda, aveva chiesto in subordine accertarsi di essere legittimata a ricevere un terzo degli importi dovuti dal RAGIONE_SOCIALE all’Impresa, oltre a proporre domanda riconvenzionale condizionata, diretta ad ottenere il pagamento delle spese sostenute nell’attività finalizzata al recupero dei crediti dell’impresa di NOME COGNOME (che era succeduto nell’azienda del padre e ne aveva proseguito l’attività), nel caso in cui il diritto di parte attrice fosse ritenuto prescritto.
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda attorea (in quanto il credito in contestazione costituiva un credito dell’impresa, per cui non era entrato nel patrimonio della COGNOME), mentre non aveva esaminato la domanda di accertamento formulata in via subordinata dalla Curatela, che di ciò si era lamentata davanti alla corte territoriale.
Quest’ultima ha correttamente rilevato che la Curatela, per pretendere la decisione di tale domanda ad esito del giudizio di appello, non avrebbe dovuto limitarsi a riproporre la domanda pretermessa, ma avrebbe dovuto interporre appello incidentale: sia perché, avuto riguardo al tenore della sentenza di primo grado, non si qualificava come ‘parte totalmente vittoriosa’; sia perché la domanda formulata in via subordinata dalla Curatela del tutto autonoma da quella formulata dalla COGNOME.
P. Q. M.
La Corte:
dichiara estinto il presente giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese processuali tra la Curatela e la resistente COGNOME;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida, per ciascuna di dette parti, in euro 8.221,00 per compensi, oltre, alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024, nella camera di