Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30632 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30632 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11790/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
TABLE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 496/2023 depositata il 21/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha proposto azione revocatoria avverso un atto di disposizione compiuto dal suo debitorie, NOME COGNOME, nei cui confronti aveva ottenuto decreto ingiuntivo.
Nelle more del giudizio, il credito è stato ceduto prima a RAGIONE_SOCIALE, poi a RAGIONE_SOCIALE.
L’azione revocatoria è stata accolta dai giudici di merito.
NOME COGNOME ha poi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui hanno resistito, con autonomi controricorsi, Banca Agricola Popolare di Ragusa RAGIONE_SOCIALE p.a. e RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE
A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380 -bis c.p.c., nel senso della improcedibilità del ricorso stesso, il COGNOME ha fatto opposizione chiedendo la decisione nel merito.
Nell more, con atto del 20.9.2024, il ricorrente, a seguito di transazione della lite, ha depositato rinuncia al ricorso fatta per concorde volontà di tutte le parti.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.
Le spese, a differenza di quanto dichiarato dal ricorrente, non sono state oggetto di alcun accordo di compensazione, che peraltro non risulta dalla transazione allegata.
In assenza di un tale accordo, allora, vale la regola dell’articolo 391 c.p.c., che pone le spese a carico de rinunciante.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, per ciascuna delle parti controricorrenti, che liquida nella misura di 5000,00 euro per compensi, oltre 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/10/2024.