Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30525 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30525 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante dott. NOME COGNOME, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 5613/2018 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 13. 12. 2018.
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21. 11. 2014.
letto il ricorso proposto da COGNOME NOME per la cassazione della sentenza n. 5613/2018 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo n. 13803/2015, che gli aveva intimato di pagare la somma di euro 24.159,35 in favore di RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce;
letto il controricorso notificato dalla società RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che parte ricorrente, con atto sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, depositato il 23. 7. 2014, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che l’atto di rinuncia, notificato al procuratore del controricorrente , non risulta accettato, sicché deve farsi luogo alla condanna alle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo;
che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, applicandosi tale misura soltanto nelle ipotesi in cui l’impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile, tenuto conto che nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso ( Cass. n. 14782 del 2018 );
visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.T.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte rinunziante COGNOME NOME al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME