Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14068 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14068 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 1742 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.P_IVA. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivaRAGIONE_SOCIALEe domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORI del falliRAGIONE_SOCIALEo d ella ‘ RAGIONE_SOCIALE, in persona del dottor NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivaRAGIONE_SOCIALEe domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO .
CONTRORICORRENTI
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa -c.f. 04472330960 -(per conto del RAGIONE_SOCIALE
riservato di tipo chiuso denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , in persona dei commissari liquidatori AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME, elettivaRAGIONE_SOCIALEe domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.iP_IVAv.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f./pP_IVAvP_IVA. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
e
NOME -c.f. CODICE_FISCALE –
e
NOME -c.f. CODICE_FISCALE –
INTIMATO
avverso la sentenza n. 2682 -22.4/25.10.2021 Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 del consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME, preso atto che la ricorrente ‘ RAGIONE_SOCIALE ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 7.3.2024 al ricorso iscritto al n. 1742 NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
INTIMATA
ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
dato atto che non risulta che i curatori del falliRAGIONE_SOCIALEo della ‘RAGIONE_SOCIALE e la ‘RAGIONE_SOCIALE hanno aderito alla dichiarazione di rinuncia;
ritenuto che , pur al di là dell’eccezione di inammissibilità del ricorso siccome tardivaRAGIONE_SOCIALEe proposto (cfr. controricorso dei curatori del falliRAGIONE_SOCIALEo, pag. 5; cfr. controricorso della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, pagg. 10 11) , si giustifica la condanna, come da dispositivo, della ricorrente – ché ha dato causa al presente giudizio di legittimità – al rimborso delle spese di lite (la ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato sintetica memoria) ;
preso atto che la curatela del falliRAGIONE_SOCIALEo della ‘RAGIONE_SOCIALE è stata ammessa al patrocinio a spese delle Stato (cfr. controricorso della curatela del falliRAGIONE_SOCIALEo, pag. 14) , sicché -limitataRAGIONE_SOCIALEe alla stessa curatela – il pagaRAGIONE_SOCIALEo delle spese, ai sensi dell’art. 133 d. P.R. n. 115/2002, va eseguito a favore dello Stato; ritenuto che nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti delle parti rimaste intimate;
dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente ‘ RAGIONE_SOCIALE sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.;
visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dal la ‘ RAGIONE_SOCIALE ed iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
c ondanna la ricorrente società, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare allo Stato le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge ed oltre spese prenotate a debito;
c ondanna la ricorrente società, ‘RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2024