Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7603 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7603 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9374/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso il decreto n. 7564/2023 del TRIBUNALE DI BARI, depositato il 30.03.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, in breve, nei termini seguenti.
Il competente Conservatore dei Registri Immobiliari rifiutò la trascrizione di una domanda giudiziale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, tanto da aver reso necessaria la richiesta di trascrizione con riserva;
Il Tribunale di Bari, adito dalla società, rigettò il reclamo da costei avanzato
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso straordinario avverso l’anzidetto provvedimento di rigetto sulla base di un solo motivo. L’intimata resisteva con controricorso.
Il consigliere delegato propose definirsi il ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., con declaratoria d’inammissibilità
Successivamente la ricorrente ha depositato titolata ‘istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere’ dichiarando di rinunziare al ricorso. I
La controricorrente ha depositato memoria, insistendo, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La Corte, preso atto della rinunzia al ricorso depositata dal difensore munito dei relativi poteri, in applicazione dell’art. 391 cpc, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
In mancanza di accettazione della controparte, la Società ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo (v. art. 391 ultimo comma cpc).
La non conformità della decisione alla proposta comporta la non applicazione dell’art. 96 cpc (v. art. 380 bis ultimo comma cpc).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Così deciso il giorno 6 febbraio 2024.