Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18840 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18840 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
Oggetto: rinuncia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15219/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
Banca della Marca credito cooperativo RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 758/2022, depositata il 4 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 4 aprile 2022, di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva respinto la loro opposizione al decreto con cui era stato loro ingiunto di pagare, la prima quale fideiussore e il secondo quale debitore principale, in favore della Banca Marca di credito cooperativo soc. coop. p.a. le somme di euro 23.316,72, per residuo mutuo chirografario, euro 33.934,40, per residuo mutuo fondiario ed euro 122.152,71 per residuo di altro mutuo fondiario;
la Corte di appello ha riferito che a sostegno della opposizione gli opponenti avevano allegato, quanto ai mutui fondiari, l’indeterminabilità del costo del finanziamento, l’erronea indicazione dell’I.S.C., l’usurarietà degli interessi moratori e la pattuizione di interessi anatocistici implicita nella previsione di un piano di ammortamento alla francese, e, quanto alle garanzie rilasciate, la loro inefficacia in quanto «prestate in ragione di condizioni usurarie»;
dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto l ‘opposizione e che nelle more del giudizio di appello era intervenuta la RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della BCC NPLs 2019 s.r.l., cessionaria del rapporto controverso, ha disatteso il gravame, escludendo la prospettata indeterminabilità delle condizioni economiche dei contratti dedotti in giudizio, la previsione di interessi passivi anatocistici, l’usurarietà dei tassi di interessi pattuit i e la inidoneità della mancata indicazione dell’I.S.C. a determinare la nullità del contratto;
il ricorso è affidato a quattro motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria della quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE
la Banca Marca di credito cooperativo RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
-la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
con nota del 28 maggio 2025 i ricorrenti depositano atto di rinuncia al ricorso, chiedendo che venga disposta la compensazione delle spese del giudizio;
CONSIDERATO CHE:
attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio; – in assenza di accettazione della stessa da parte della controricorrente, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo e quarto comma, cod. proc. civ.;
la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , t.u. spese giust., che consegue ai soli casi -tipici -di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175)
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno 2025.