Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32001 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6092/2023 R.G. proposto da :
COMUNE DI JESI, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME NOMECOGNOME, COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE per procure speciali allegate al controricorso
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1417/2022 depositata il 10/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
I l Comune di Jesi, in persona del sindaco pro tempore , nell’anno 2000 richiese ai soci assegnatari di alloggi edificati da cooperative edili, in epigrafe indicati e odierni controricorrenti e intimati, il pagamento del ‘conguaglio’ per il prezzo della cessione per
l’espropriazione del suolo ove edificare gli immobili; con una prima sentenza del 2004, n. 46/04, il Tribunale di Ancona, sez. dist. di Jesi, dichiarò inammissibile la domanda, sul rilievo che le richieste di pagamento inviate dalla amministrazione erano delle mere sollecitazioni, e dichiarò la giurisdizione della A.G.A. sulla domanda riconvenzionale del Comune di quantificazione delle somme asseritamente dovute dagli assegnatari. Con sentenza n. 216/2013 la Corte d’appello di Ancona riconobbe la giurisdizione della A.G.O. e rimise le parti innanzi al giudice del primo grado. Con sentenza n. 1526/19 resa il 16.0.19, il Tribunale di Ancona respingeva la domanda (riconvenzionale) del Comune per non avere l’Ente fornito la prova dell’esborso di somme ulteriori rispetto a quelle già indicate (e ricevute) dalle cooperative edili ed anche perché non avrebbe dovuto sostenere l’onere per essere divenuto successore dell’espropriato proprietario delle aree, Istituti Riuniti di Beneficenza, estintosi nel 1996, con conseguente estinzione per confusione di qualunque rispettiva posta creditoria e debitoria.
Con sentenza n. 1417/2022 depositata il 10/11/2022 la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello proposto dal Comune di Jesi avverso la citata sentenza.
Avverso questa sentenza il Comune di Jesi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, mentre hanno resistito con controricorso le altre parti in epigrafe indicate.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso del Comune di Jesi, depositato tramite PCT il 29 -10 -2024 e notificato alle controparti il 17 -9 -2024. I controricorrenti hanno depositato memoria integrativa dichiarando di non accettare la rinuncia e chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
RITENUTO CHE
1. La rituale rinuncia al ricorso del Comune di Jesi produce l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.). Le parti controricorrenti non hanno accettato la rinuncia e, poiché non sussiste ragione per disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, l’Ente rinunciante va condannato alla rifusione di dette spese, liquidate come in dispositivo. Nulla deve invece disporsi, quanto alle spese, nei confronti delle parti rimaste intimate.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti in epigrafe indicati delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.700,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione