Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25111 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4720/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in BOLOGNA INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME, RAGIONE_SOCIALE intimati – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA n. 2545/2023 depositata il 19/12/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10/07/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2545 del 19/12/2023 è stata impugnata con ricorso per cassazione da RAGIONE_SOCIALE
hanno risposto con controricorsi distinti, contenenti ricorsi incidentali, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE;
hanno resistito, con separato controricorso, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 10/07/2025; in vista dell’adunanza RAGIONE_SOCIALE ha depositato rinuncia al ricorso principale;
RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno a loro volta depositato atti di accettazione della detta rinuncia e di rinuncia ai rispettivi ricorsi incidentali;
NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria, nella quale hanno, invece, insistito nella propria difesa;
il Collegio ha assunto la causa in decisione, riservando il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni ;
Considerato che
non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi dei ricorsi principale e incidentali, in quanto le parti che li hanno proposti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e atto di relativa accettazione, sebbene i controricorrenti NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME non abbiano accettato la rinuncia dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE e de lla RAGIONE_SOCIALE;
deve, invero, ribadirsi che la rinuncia non è un atto che deve essere accettato, al fine di esplicare efficacia estintiva (tra le ultime:
Cass. n. 10140 del 28/05/2020, quale espressione di un orientamento consolidato); e la mancata accettazione comporta soltanto che deve provvedersi alla regolazione delle spese nei confronti del rinunciante;
nella specie ritiene il Collegio che, a parte l’accordo raggiunto dall’RAGIONE_SOCIALE, dall’Allianz S.p.aRAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, vadano poste a carico delle parti controricorrenti incidentali, attesa l’evidente infondatezza delle prospettazioni difensive ad esse comuni che investono la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME: infatti, il motivo di ricorso, comune alle due parti controricorrenti incidentali, è formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1227 c.c. , ma, sotto il richiamo del parametro della violazione o della falsa applicazione delle norme di diritto, si limita a chiedere, con conseguente evidente inammissibilità, una diversa valutazione delle circostanze fattuali, che hanno indotto i giudici di merito, di entrambe le fasi, a escludere che nella condotta dei suddetti, originari attori in primo grado, potessero riscontarsi evidenze di un concorso di colpa nell’avere contrattato con NOME COGNOME componente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, questa, a sua volta, agente della Allianz S.p.a.;
per quanto non riferibile alla soccombenza virtuale, del resto, soccorre il principio generale per il quale le spese del giudizio rinunciato sono, normalmente, a carico del rinunciante;
a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge con condanna di RAGIONE_SOCIALE e di Allianz S.p.a., in solido, stante l’evidente comunanza di posizione, al pagamento delle spese di lite in favore di NOME COGNOME, NOME
COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con liquidazione come da dispositivo; e quanto ai rapporti tra le altre parti nulla dovendosi disporre, avendo queste raggiunto un accordo anche in ordine ad esse;
quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
p. q. m.
a Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido, al pagamento delle spese di lite nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, che liquida in euro 7.700,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di