Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24220 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24220 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 353-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 655/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/07/2023 R.G.N. 342/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME
Oggetto
Retribuzione feriale
R.G.N.353/2024
COGNOME
Rep.
Ud 04/06/2025
CC
NOME COGNOME
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da Trenitalia s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 2180/2022, che, in accoglimento di tutte le domande di COGNOME NOME, dipendente di detta società con qualifica di capotreno, aveva anzitutto dichiarato la nullità dell’art. 34.8 del Contratto aziendale FS del 2003 e dell’art. 31.5 del contratto aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitavano l’importo della IUP (indennità professionale giornaliera) da corrispondere nelle giornate di ferie alla somma fissa di € 4,50; aveva, altresì, dichiarato l’inapplicabilità dell’art. 72 .2.4 del CCNL Mobilità, Area attività ferroviarie del 2003, e dell’art. 77 .2.4 del CCNL della Mobilità, Attività ferroviarie del 2012 e del 2016, nella parte in cui escludevano l’indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per le ferie; nonché, infine, dell’art. 25.6 del CCNL Mobilità Area att ività ferroviarie 2003 e dell’art. 30.6 CCNL Mobilità Area ferroviaria del 2012 e del 2016, nella parte in cui limitavano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati, con esclusione di tutti quelli non contemplati; e aveva, quindi, dichiarato il diritto della lavoratrice al pagamento delle ferie con retribuzione comprensiva di IUP in misura intera, di indennità di assenza dalla residenza, di indennità scorte vetture eccedenti e di indennità per vendita titoli di viaggio a bordo, condannando
Trenitalia a corrispondere il dovuto.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 18.7.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua manifesta infondatezza.
Con atto depositato telematicamente il 31.7.2024, il difensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale la società ricorrente ha depositato e notificato in data 21.3.2025 (al nuovo ed attuale difensore della controricorrente) atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto da ll’indicato institore della ricorrente e dal difensore di quest’ultima ;
la controricorrente non ha inteso aderire a tale rinuncia;
deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);
ex art. 391, ultimo comma, c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico della rinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi anticipatario;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore della controricorrente.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4.6.2025.
La Presidente NOME COGNOME