Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24802 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11008-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 967/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/11/2022 R.G.N. 896/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N.11008/2023
COGNOME
Rep.
Ud 10/06/2025
CC
Fatti di causa
che , con la sentenza n. 967/2022, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con cui erano state accolte le domande dei lavoratori in epigrafe indicati proposte nei confronti di Trenitalia S.p.a.;
che avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; che gli intimati hanno resistito con controricorso;
che la consigliere a ciò delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., sul presupposto della infondatezza dello stesso;
che ricevuta la comunicazione della proposta, il Difensore della società ricorrente ha formulato tempestiva istanza di decisione del ricorso, la cui trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
che nelle more del giudizio, dopo la richiesta di decisione, è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte della ricorrente dando atto della conformità della proposta all’orientamento che si era consolidato in sede di legittimità;
che i lavoratori prendevano atto della rinuncia ed insistevano per la condanna alle spese di lite in loro favore, con distrazione; che deve, pertanto, dichiararsi estinto il processo all’esito della rinuncia agli atti della ricorrente;
che sussiste la responsabilità per le spese della rinunciante, in applicazione dei principi di causalità e della soccombenza virtuale, in ragione delle precedenti decisioni prese da questa
Corte in controversie analoghe, che hanno visto appunto la soccombenza della rinunciante;
che le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte in favore del Difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.200,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 giugno 2025