Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2329 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2329 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19847-2020 proposto da:
COMUNE DI COGNOME, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO nello studio dell’avv. COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2342/2019 della CORTE DI APPELLO di BARI, depositata il 07/11/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME e NOME NOME proponevano opposizione all’ordinanza con la quale il Comune di Torremaggiore aveva loro ingiunto il pagamento delle somme di € 6.476,28 a titolo di saldo dell’acquisto del suolo e di € 1,318,71 sempre a saldo degli oneri di urbanizzazione, in relazione ad un immobile assegnato in proprietà agli opponenti e realizzato in zona ricadente nell’ambito di un P.E.E.P.
Nella resistenza dell’ente locale, il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2434/2016, accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza impugnata.
Con la sentenza impugnata, n. 2342/2019, la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame principale proposto dal Comune di Torremaggiore avverso la decisione di prime cure ed assorbito quello incidentale condizionato spiegato dagli odierni controricorrenti, condannava l’appellante principale alle spese del grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Torremaggiore, affidato a due motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e NOME.
A seguito di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la parte ricorrente, con istanza dell’11.3.2024, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente principale ha depositato rinuncia al ricorso, mentre i controricorrenti hanno
depositato memoria, nella quale hanno espressamente dichiarato di non accettare la rinuncia predetta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
In considerazione della rinuncia al ricorso depositata dal Comune di Torremaggiore, ricorrente, lo stesso deve essere dichiarato estinto.
In difetto di accettazione della rinuncia, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante l’intervenuta rinuncia al ricorso, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000
per compensi, oltre ad € 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda