Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19774 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14981/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente
–
-contro- all’avv.
COGNOME COGNOME rappresentate e difese d NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 8186/21, della Corte d ‘Appello di Roma, depositata in data 10.12.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In data 6.4.2018 NOME COGNOME e NOME COGNOME notificavano a Poste Italiane s.p.a. un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Latina, nel quale, premettendo di essere contitolari di due Buoni postali fruttiferi, appartenenti alla serie Q/P ed emessi in data 28.5.1987, richiedevano il pagamento in loro favore dell’importo risultante dall’applicazione delle prescrizioni relative ai rendimenti contenute sul retro dei due titoli.
Con ordinanza emessa in data 17.5.2018, il Tribunale accertava e dichiarava il diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme indicate a tergo dei buoni fruttiferi postali pe r cui è causa e, per l’effetto, condannava Poste Italiane s.p.a. al pagamento in loro favore dell’importo di € 7.661,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con sentenza depositata il 10.12.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello di Poste Italiane, osservando che poiché i buoni erano stati emessi dopo il dm 13.6.86, le disposizioni impresse sul tergo dei buoni prevalevano sulla normativa pubblicistica.
Poste RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con unico motivo. COGNOME e COGNOME resistono con controricorso.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione dell’ar t. 173 dpr n. 156/73, e del dm 13.6.86, nonché dei principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13979/07 e 3963/19 , per aver la Corte d’appello affermato che nel terzo decennio della durata dei buoni oggetto di causa gli interessi maturassero secondo le disposizione impresse a tergo dei titoli e non secondo le prescrizioni di cui al dm del 1986.
Al riguardo, la ricorrente assume che il timbro apposto sui titoli si sostituiva a quanto stampato sul retro dei buoni, in conformità del suddetto dm, in
relazione alle condizioni proprie della serie Q, mentre non erano più applicabili quelle della serie P.
In data 12.6.2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che è stato accettato dai controricorrenti con atto del 20.6.2025.
Pertanto, il ricorso è da ritenere estinto, a norma dell’art. 390 c.p.c. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.