Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4550 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4550 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 8553 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso con l’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
e contro
CONDOMINIO IN INDIRIZZO, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
e contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 5484/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 4/9/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
con ricorso del 4/3/2019, NOME COGNOME ha chiesto la cassazione della sentenza n. 5484/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 4/09/2018, di rigetto del suo appello avverso la
sentenza del Tribunale di Roma n.7100/2015, così confermando l’ordine di rimozione di tutte le opere da lui realizzate sul lastrico solare perché prive di autorizzazione e lesive del decoro architettonico dell’edificio, oltre che del diritto ad aria e luce dei condomini proprietari degli immobili sottostanti;
i condomini NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE BNP RAGIONE_SOCIALE e il Condominio di INDIRIZZO in Roma hanno resistito con separati controricorsi; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME non hanno svolto difese;
considerato che:
con atto del 17-28/1/25 il ricorrente ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese;
i controricorrenti NOME COGNOME e Condominio di INDIRIZZO hanno aderito al l’atto di rinuncia;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria in cui, pur dando atto di non aver partecipato alla transazione, si è rimessa comunque alle determinazioni di questa Corte;
-la rinuncia e l’accettazione di NOME COGNOME e del Condominio sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l’art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle loro spese, così come per gli intimati che non hanno svolto difese;
-l’avere il rinunciante chiesto la compensazione delle spese e l’essersi la BNL rimessa sul punto, senza opporsi esplicitamente, giustifica, ancora una volta l’esonero dalla pronuncia sulle spese ;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME