Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 190 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 190 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8600-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE 1)1 CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato .NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
PII MI11 -7, SPA – CONCLSSION ARI A 1)1 PUBBIACITN, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– con troricorrente –
avverso la sentenza n. 392/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata il 19/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/(19/2022 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE
1.-La società RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confro RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di spazi pubblicitari che la RAGIONE_SOCIALE procurato a quest’ultima all’interno del quotidiano “il Mattino”.
La società ingiunta ha proposto opposizione, negando di avere mai sti contratti con RAGIONE_SOCIALE, ed anzi, denunciando di falsità le firme app documenti contrattuali che RAGIONE_SOCIALE aveva depositato, e dunque chiedendo via riconvenzionale, il risarcimento dei danni.
2.-Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione, ritenendo pienamente il credito, non solo mediante deposito delle fatture, ma altresì delle quotidiano contenente la pubblicità oggetto di prestazione. Ha inoltre o che RAGIONE_SOCIALE non ha contestato espressamente il servizio resole da Pi
Queste ragioni hanno fondato altresì la conferma della decisione in a 3.-RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso basato su due motivi di censura e il da memoria. La società RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso e depos memoria.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente la ricorrente eccepisce, nella memoria, la nulli costituzione della controricorrente, per inesistenza della procura al che invece risulta agli atti.
4.- Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 210 c.p.c.
Si censura la decisione della corte di merito di non disporre perizia gr sulle sottoscrizioni dei contratti.
Ritiene la ricorrente che l’autenticità dei documenti prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE ammessa per tabulas, deta per scontata, pur a fronte delle contestazioni m dalla RAGIONE_SOCIALE, che proprio a tal fine ha chiesto la perizia sulle fir
Parimenti illegittima sarebbe la decisione di non ammettere l’ordine di e
Il motivo è inammissibile.
Invero, con esso, in realtà, si censura la decisione del primo grado, n la ricorrente dimostrato di avere reiterato in appello l’ordine di esibi riferisce all’evidenza la ricorrente richiamando l’articolo 270 c.p.c.
Dalla sentenza impugnata emerge (p. 9) che queste ultime richieste’ non state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grad era, t inammissibili in appello: si leggerla sentenza impugnata c udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc in primo grado opponente ha chiesto revoca della ordinanza istruttoria con ammission sole prove orali, delle quali non ha ribadito i capitoli in appello.
Inoltre, osserva la corte di secondo grado che la perizia tecnica er preclusa dalla mancanza in atti del documento da sottoporre ad grafologico. E sul punto nulla deduce la ricorrente. Piuttosto l’ista
rigettata con l’argomento che il credito prescindeva dai documenti sosp essere apocrifi: ratio questa dal ricorrente non contestata affatto, ad ogni 7.-11 secondo motivo invece denuncia sia omesso esame che violazione d articoli 85 c.p.c. e 24 Cost.
Ed inoltre chiede che venga affermata la competenza del Tribunale Imprese, cui la controversia avrebbe dovuto demandarsi.
Secondo la ricorrente, avendo il suo precedente difensore rinunciato al la causa avrebbe dovuto essere rinviata o interrotta per consentirle di nuovo difensore.
8.-11 motivo è infondato.
Intanto quanto alla richiesta di dichiarare la competenza del Tribun Imprese, la ricorrente non dimostra affatto di averla posta nei gradi p e comunque in appello: si limita qui ad un’asserzione peraltro neanche m Quanto invece alla rinuncia al mandato, essa comporta che il difensore continuare a svolgere comunque il suo compito fino alla sostituzione c (Cass. 12249/ 2020; Cass. 17649/ 2010), il che, di per sé, esclude c esservi stata lesione del AiratO di difesa nella prosecuzione del procedimento.
1.4.0akint GLYPH w v 9.- Quanto allay ammissione del giuramento decisorio, formulata da p ricorrente (p.4 e 5 del ricorso), non è ammissibile in k,s Epig , ta sede (Cass. 8998/ 2001; Cass. 434/ 1994), e così4 altre i lichie”gtérstruttorid..
10.- Non sussistono infine i presupposti della condanna alle spese ex art c.p.c., come richiesto da controricorrente.
11.- Quanto alla richiesta di rifusione delle spese del procedi sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di a procedimento conclusosi con il rigetto della istanza, fatta dalla rifusione chiesta dalla controricorrente, ex articolo 373 c.p.c, depositati, in forma telematica, gli atti del relativo procedimen dell’articolo 372 c.p.c. (Cass. 19544/ 2015; Cass. 24201/2018; Cass. 2020), e prova della loro notifica per posta elettronica.
Vanno dunque liquidate le spese relativamente a tale procedimento, nella di 5800,00 oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
12.- Non vi sono i presupposti per inviare gli atti alla Procura delle R risultando (pagina 8) che è stata già proposta denuncia querela da pa stessa ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna all nonché pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle lite, nella misura di 7500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese gene 5800, 00, nonché 15% di spese generali e accessori di legge per il proce di cui all’articolo 373 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.